Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il dipendente pubblico non può svolgere lavoro intermittente o a chiamata e questo principio è valido anche se l’attività non è retribuita. È questa la conclusione della Corte di cassazione, sezione lavoro, che, con la sentenza n. 28797/2017, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente pubblico il quale, fuori dall'orario di servizio, svolgeva prestazioni in favore di terzi tramite questa tipologia lavorativa.

 

La Corte ha chiarito, con una sentenza particolarmente interessante, se il dipendente pubblico può fare il lavoratore a chiamata fuori dall’orario di lavoro.Il contratto collettivo dei dipendenti pubblici stabilisce che il lavoratore non deve attendere, durante l’orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico. In pratica il Ccnl fissa un dovere di esclusiva per tutti quelli che sono assunti nella pubblica amministrazione. Tale norma non si riferisce solo a condotte tenute durante l’orario di servizio. Infatti sono previste tre diverse tipologie di comportamenti vietati:

  • attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni estranee al servizio;
  • non rispettare i principi in tema di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti (ipotesi che rileva nella fattispecie);
  • espletare, durante il periodo di assenza per malattia, attività che possano ritardare il recupero psico-fisico.

Il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è caratterizzato dall’obbligo di esclusività, che trova il suo fondamento nella norma della Costituzione secondo cui «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione». Il tutto a conferma del principio di imparzialità della P.A. (anch’esso espresso nella Costituzione ). Lo scopo è quello di sottrarre il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività.

Tra le ipotesi di incompatibilità assoluta rientra il divieto per l’impiegato pubblico di esercitare il commercio o l’industria e di assumere «impieghi alle dipendenze di privati». Ebbene, anche l’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente può considerarsi simile all’assunzione di impiego alle dipendenze di terzi. Pertanto il lavoro “a chiamata” è vietato a chi ricopre già un incarico presso una pubblica amministrazione.

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