Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 

Non tutti gli infortuni in itinere sono indennizzabili, necessaria la sussistenza dell'occasione violenta e del requisito dell'occasione di lavoro.

 

Per infortuni in itinere si intendono quelli occorsi durante il normale percorso casa lavoro, o durante la pausa pranzo dal luogo di lavoro a quello in cui si consumano i pasti. Ma non tutti gli infortuni che occorrono sul tragitto fra casa e ufficio sono da considerarsi in itinere: la causa violenta dell’incidente deve risultare connessa all’attività di servizio.

 

A stabilire i limiti della nozione di “occasione di lavoro” prevista dalla giurisprudenza di legittimità è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 17685/2015.

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Risarcimento: quando spetta

La norma prevede il risarcimento INAIL per infortunio in itinere se sussistono sia il requisito della causa violenta (rapida, esterna e concentrata in un breve arco di tempo) che quello dell’occasione di lavoro. Non è invece indennizzabile il fatto doloso da parte di terzi quando il collegamento con il tragitto casa-lavoro dell’infortunato si rivela assolutamentemarginale e fondato soltanto su una mera coincidenza di tempo e di luogo, ad esempio se il lavoratore viene aggredito per motivi personali.

 

Sentenza Cassazione

Per tali motivi, nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso presentato da parte degli eredi di una donna che chiedevano all’INAIL il risarcimento per infortunio in itinere dopo che la lavoratrice era stata accoltellata dal proprio convivente nel normale tragitto tra casa e lavoro, in un orario prossimo a quello di ingresso in ufficio.

Fonte: Sentenza della Cassazione.

 

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