Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Niente anticipo della buonuscita per i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Idem per le lavoratrici che accedono alla pensione con opzione donna. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare n. 130/2020 ad illustrazione delle platee beneficiarie dell'operazione "Anticipo TFS/TFR" ai sensi dell'articolo 23 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019.

La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha introdotto la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.

Platee beneficiarie

Il documento conferma che la misura si rivolge ai lavoratori delle PA (compreso il personale degli enti pubblici di ricerca e delle camere di commercio) che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del citato dl n. 4/2019. Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato, pertanto, non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate.

In particolare è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L'Inps non lo spiega ma l'esclusione interessa anche il personale che accede all'opzione donna o all'ape sociale oppure che matura (o ha maturato) i requisiti pensionistici in regime di salvaguardia (c.d. norme ante fornero) o in regime di totalizzazione nazionale (dlgs n. 42/2009). E' escluso anche chi cessa dal servizio per invalidità (ma in tal caso l'operazione sarebbe superflua perchè i termini di erogazione della buonuscita sono immediati).

Stranamente il documento non spiega se l'anticipo sia attivabile anche nel caso in cui i predetti requisiti siano raggiunti grazie al cumulo periodi assicurativi di cui alla ln. 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016 cioè ove il lavoratore sfrutti i contributi presenti in altre gestioni per il raggiungimento dei requisiti pensionistici sopra citati. Inoltre non spiega se può essere attivato anche dai lavoratori c.d. precoci che vanno in pensione con 41 anni di contribuzione.

Indicazioni Operative

Per l'attivazione della misura l'interessato deve presentare, tramite il canale online, una richiesta di certificazione all'INPS. Entro 90 giorni dalla domanda l'Istituto provvederà al rilascio della certificazione all’utente, rendendola disponibile per l’utente nell’Area riservata del cittadino del Portale INPS. La certificazione prodotta non alcun termine di validità pertanto gli interessati potranno utilizzarla anche decorso il termine di 15 giorni stabilito originariamente dalle cessioni ordinarie di cui al Dpr 180/1950.

A questo punto il cittadino può stipulare il contratto di anticipo finanziario, con la banca che provvederà a notificarlo all'INPS per il rilascio della c.d. "presa d'atto" positiva che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario. Solo a questo punto il contratto di anticipo diviene efficace e l'INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.

Importo erogabile

Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore. L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.

Cessioni Ordinarie

L'Inps spiega, infine, che per tutti i dipendenti delle PA rimane in ogni caso fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR), così come disciplinato dal DPR n. 180/1950, e successive modificazioni, in relazione alla prestazione netta spettante e detratto l’eventuale importo oggetto di anticipo finanziario in questione.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap