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L’Inps, con propria circolare, riconosce che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.
LA SENTENZA della CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che “nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. […] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.
Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti ed indiretta.
Per quanto concerne la verifica della condizione della vivenza a carico degli ascendenti, si rinvia al paragrafo 3 della circolare Inps n. 185 del 18 novembre 2015, nella quale si chiarisce che, fermo restando l’accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente in caso di non convivenza.
DIRITTO e DECORRENZE
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto devono essere definite secondo i predetti criteri.
Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza.
RILIQUIDAZIONE e REVOCA delle PENSIONI
Le pensioni già liquidate al coniuge superstite o ai figli vanno rideterminate, con modifica degli importi, tenendo conto del diritto anche dei nipoti maggiorenni.
Il ricalcolo avviene a partire dalla decorrenza originaria della pensione, comprende quindi anche gli arretrati.
Nel caso in cui agli altri contitolari sia stata versata una pensione più alta di quella rideterminata con le nuove regole, le somme non sono oggetto di recupero.
Nel caso in cui ci siano altri superstiti il cui diritto alla reversibilità è incompatibile con quello dei nipoti, il trattamento fino ad oggi eventualmente riconosciuto viene revocato, perché è considerato prevalente quello dei nipoti maggiorenni. Non vengono però recuperate somme pregresse già versate.
https://enasc.it/2024/05/12/inps-pensione-indiretta-ed-ai-superstiti-anc...