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L’Inps ha diramato la circolare n. 74 del 10 aprile con cui fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dalla legge stabilità 2015 per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni.
In particolare la legge di stabilità 2015 ha previsto che per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
La circolare chiarisce che tale disposizione si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia:
- la riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età
- la riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.
Per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ( legge stabilità 2012) che esclude l’applicazione delle penalità, fino al 31 dicembre 2017, solo nelle ipotesi in cui l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro. Al riguardo la circolare chiarisce che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.
La legge di stabilità 2015 ha quindi previsto che le riduzioni non si applicano a prescindere dall’anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.
Le penalizzazioni saranno nuovamente applicate dal 2018 nei confronti di coloro che matureranno i requisiti della pensione anticipata da tale data e andranno in pensione con meno di 62 anni di età.
Nota - In merito alla circolare INPS leggere anche: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI”. CIRCOLARE INPS: I RIFLESSI PER IL COMPARTO