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Escluse ufficialmente dal calcolo ISEE le indennità ai disabili, risarcitorie e di accompagnamento: le sentenze del Consiglio di Stato che confermano l'interpretazione del TAR del Lazio.Il TAR del Lazio aveva infatti dato ragione alle famiglie che chiedevano una definizione più restrittiva della definizione di reddito disponibile, tale da non includere la percezione delle somme legate all’invalidità, anche se esenti da imposizione fiscale. Famiglie ed Associazioni avevano poi presentato ricorso al Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia, contro le decisioni del tribunale amministrativo.
Il CdS ha confermato che le indennità previste per la disabilità non devono essere calcolate come reddito ai fini ISEE. La motivazione risiede nella constatazione che:
“L’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.
In sostanza tali indennità di accompagnamento
“Non determinano una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile”.
Ne consegue che le indennità di accompagnamento e tutte le forme di risarcimentolegate all’invalidità devono essere considerate irrilevanti ai fini ISEE.