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bandi di concorso per l’accesso alle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco non possono prevedere l’esclusione di un aspirante in applicazione del limite dell’altezza minima o di altre disposizioni riferibili a meri dati numerici.
Così ha stabilito il Tar Lazio.
Il fatto
La ricorrente presentava domanda di partecipazione per il reclutamento, per l'anno 2016, di 1500 volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare, ricevendo e-mail di conferma della candidatura, con identificativo "Volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI) nella Marina Militare ".
Dopo aver superato le prove per gli accertamenti attitudinali nonché tutte le visite mediche e le prove fisiche, veniva esclusa dall'arruolamento con la motivazione "deficit staturale cm. 158".
Nessuna discriminazione per l’altezza dei candidati
La normativa concernente l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate è stata oggetto di profonde modifiche da parte della Legge n. 2/2015, la quale, sostituendo il previgente requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587, Dpr n. 90/2010, ha stabilito che il candidato al servizio deve rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare ed alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento.
La legge in parola, rinvia ad un regolamento, adottato con il Dpr n. 207/2015, che, all’articolo 5, comma 3°, stabilisce che, a partire dalla data di pubblicazioni, le norme ivi contenute si sarebbero applicate a tutti i concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva.
Tale regolamento, in particolare, all’articolo 6 ha stabilito che dalla sua entrata in vigore non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
Pertanto, i bandi di concorso, nell’elencare espressamente le varie cause di esclusione dalla procedura selettiva, non può menzionare quella inerente l’indicato limite di statura.
Pertanto, nel silenzio della legge speciale di gara, la Pa non può disporre una causa di esclusione, in applicazione di una normativa che, ormai, è stata espressamente abrogata.
Il generale divieto di discriminazione
La definizione di un limite di altezza sarebbe altresì discriminante, poiché l'ammissione di militari di statura inferiore a quella richiesta precedentemente non comporterebbe pregiudizi alla funzionalità delle F.F.A.A.
In attuazione dei principi stabiliti con la Direttiva Comunitaria 2000/78/CE, la finalità perseguita dal legislatore con la legge n. 2/2015, è quella di non precludere l’accesso ai Corpi suddetti ( forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco ) in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto.
Inoltre, il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, le quali possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, ma su prove realmente selettive, come quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto.