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Lo prevede un passaggio del disegno di legge di bilancio. In attesa che il Parlamento recepisca la direttiva europea che prevede il riconoscimento di un minimo di dieci giorni di congedo.

Cresce ancora la durata del congedo obbligatorio di paternità. Dal prossimo anno i lavoratori dipendenti potranno godere di sette giorni di congedo (ora sono cinque) più un ulteriore giorno da fruire in sostituzione a quello spettante alla madre e previo accordo con essa. Il tutto in attesa che il Parlamento recepisca i contenuti della recente direttiva europea che impone il riconoscimento per i padri lavoratori dipendenti un minimo di dieci giorni di congedo in occasione della nascita di un figlio. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2020.

Congedo a sette giorni

Come noto il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni. Il congedo che deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio originariamente ha avuto una durata di 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), che poi è salita a 4 giorni nel 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante). Dal prossimo anno il Governo ha rinnovato la misura elevandone la durata a sette giorni. Inoltre anche per il 2020 il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). In totale, quindi, il padre lavoratore dipendente nel 2020 potrà fruire di un massimo di otto giorni di congedo.

L'intervento normativo anticipa e attua parzialmente la recente direttiva (Ue) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia. La Direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.

Le regole

Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte nel Decreto del Ministero del Lavoro del 22 Dicembre 2012. In particolare per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici alle medesime condizioni previste per le lavoratrici.

Argomento: 
Attualità e Politica