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L’art. 15 della legge riguardante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” novella l'articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) che attualmente disciplina i rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali riguardanti il personale militare.
Il testo prevede l'estensione al personale militare della normativa del procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti per i quali sta procedendo l’autorità giudiziaria; il procedimento deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza di un procedimento penale.
Al riguardo, si ricorda che, attualmente, in base alla disposizione sopra richiamata (articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare) se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata l'azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915,comma 1 del Codice (fermo, arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà personale, misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la prestazione del servizio, misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio) il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
Nello specifico la modifica introdotta mira ad estendere anche al personale militare la disciplina recata dal decreto legislativo n. 168 del 2001 in base al quale (articolo 55-ter) il procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti in relazione ai quali sta procedendo l'autorità giudiziaria deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che sussistano particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti.
Ecco l’articolo nel testo di legge:
Art. 15.(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate)
1. L’articolo 1393 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 1393. - (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). – 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Saranno estese, quindi, al personale delle Forze armate le norme sul procedimento disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione:potranno essere presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari anche se il processo che riguarda questi fatti non si è concluso