Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con la sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in merito alla trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001.
Per questi ultimi, infatti, è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 anch’esso ritenuto legittimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha inoltre stabilito che i processi pendenti possono essere dichiarati estinti dal legislatore, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Per quanto sopra si informa che non sono accoglibili le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR, sia per opera di previdenza che ai sensi dell’art. 1, c. 3, del succitato DPCM.

Fonte NoiPa - Ministero Economia

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