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Una Circolare INPS dello scorso 29 marzo regolamenta i termini di riscontro alle istanze di pensionamento presentate dai lavoratori, precisando a tal riguardo che il termine decorre dalla presentazione della domanda oppure dalla data di decorrenza del diritto (se successivo). Si va da un minimo di 50 giorni per le pensioni meno complesse quali la reversibilità, e di 55 giorni per la pensione di vecchiaia , l’anticipata, ai superstiti, fino a un massimo di 120 giorni per la pensione di inabilità in cumulo o in totalizzazione
Il termine risulta così fissato:
pensione di vecchiaia: 55 giorni;
pensione di vecchiaia in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
pensione anticipata: 55 giorni;
pensione anticipata in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
pensione di inabilità: 85 giorni;
pensione di inabilità in cumulo o in totalizzazione: 120 giorni;
pensione di reversibilità: 50 giorni;
pensione di reversibilità in cumulo o in totalizzazione: 50 giorni;
pensione ai superstiti indiretta: 55 giorni;
pensione ai superstiti indiretta in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
assegno ordinario d’invalidità: 85 giorni;
pensione di invalidità specifica: 115 giorni;
pensione privilegiata di invalidità: 115 giorni;
pensione supplementare: 55 giorni;
pensione fondi speciali: 85 giorni.
riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici, il termine fissato dall’Istituto è di 85 giorni.
Nella stessa circolare, l’INPS ricorda anche che i suddetti termini vengono sospesi quando da parte dell’Istituto sia “necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto”.
Decorso il termine di conclusione del procedimento (tenuto conto anche dell’eventuale termine di sospensione) senza che l’interessato abbia nel frattempo ricevuto alcun esito, questo potrà rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale a sua volta avrà l’obbligo di concludere il procedimento “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”. Nel caso della pensione di vecchiaia, ad esempio, il processo andrà concluso entro i successivi 27 giorni.
Scaduto anche questo termine, l’amministrazione si espone alle conseguenze del ritardo della conclusione dei procedimenti. Tra queste c’è anche il risarcimento del danno ingiusto, escludendo però il caso in cui il ritardo sia da imputare alle Istituzioni estere eventuali parti del procedimento.