Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Lettera del CAD alle Istituzioni con cui si chiede  l'immediata revoca del msg INPS  e l'applicazione dei benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. nell'ottica della graduale estensione dei benefici già riconosciuti alle Vittime della criminalità e del terrorismo  a tutti i soggetti riconosciuti Vittime del Dovere ed Equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento.

Oggetto: 022.2017 CAD - INPS: Senza limite l'arbitraria interpretazione del comma 211 dell'art. 1- Legge 232/2016- a danno delle Vittime dell'amianto riconosciute Equiparati alle Vittime del Dovere.

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 022 / 201

 

Alla c.a. del: Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA

In qualità di Capo Supremo delle FF.AA.

PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

 

Presidente del Senato della Repubblica, Pietro GRASSO

PEI: segreteriagabinettopresidente@senato.it

 

Presidente della Camera della Repubblica, Laura BOLDIRNI

PEI: laura.boldrini@camera.it

 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo GENTILONI

PEC: presidente@pec.governo.it;

 

Ministro della Difesa, Roberta PINOTTI

PEI segreteria.ministro@difesa.it ,

PEC udc@postacert.difesa.it ;

Sottosegretario di Stato alla Difesa, Domenico ROSSI

PEI segreteria.sottosegretarioam@difesa.it ;

Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa,

Ammiraglio Pier Federico BISCONTI

PEI vcamm@gabmin.difesa.it :

 

Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

Ammiraglio Valter GIRARDELLI

PEC: maristat@postacert.difesa.it ;

 

Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'Uranio, dell'Amianto, Radon e Vaccini nell'ambito della Difesa e della Sicurezza Nazionale, Camera dei Deputati, Gian Piero SCANU

PEI: segreteria.scanu@camera.it

e degli Onorevoli membri, PEI: com.uranio@camera.it

 

Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli Infortuni sul Lavoro del Senato della Repubblica,

Camilla FABBRI PEI: camilla.fabbri@senato.it

e degli Onorevoli membri PEI: commissione.infortuni@senato.it

 

Presidente INPS

PEC: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it ;

Direttore Generale INPS

PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

DC Pensioni Normativa e Contenzioso INPS

PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

CIV -Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS

PEC: segreteriatecnica.civ@postacert.inps.gov.it

OIV -Organismo interno di Valutazione INPS

PEI: oiv@inps.it

Ufficio Legislativo INPS

PEC: ufficio.legislativo@postacert.inps.gov.it

Direttore Generale PREVIMIL -Ministero della difesa -

PEC: previmil@postacert.difesa.it

 

 

e per conoscenza

Agli On.li Proponenti il comma 211 dell'art. 1- L. 232/2016)

On. Giulio Cesare SOTTANELLI

PEI: sottanelli_g@camera.it

On. Mariano RABINO

PEI: rabino_m@camera.it

On. Angelo Antonio D'AGOSTINO

PEI: dagostino_a@camera.it

On. Maria Valentina VEZZALI

PEI: vezzali_m@camera.it

 

Oggetto: INPS: Senza limite l'arbitraria interpretazione del comma 211 dell'art. 1- Legge 232/2016- a danno dei militari vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi, riconosciuti Equiparati alle Vittime del Dovere.

- in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione-

.... il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni”

(Corte Costituzionale, sentenza n. 15/1960)

 

Con una escalation di piroette linguistiche contenute nei vari messaggi emanati nel corso di questi mesi, l'INPS, esorbitando dal dettato normativo, ha arbitrariamente interpretato il testo del comma 211 dell'art. 1- Legge 232/2016 a danno dei militari vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi, riconosciuti Equiparati alle Vittime del Dovere.

Dapprima, sempre arbitrariamente, limitando l'applicazione della suddetta norma nei confronti di tutte le Vittime del Dovere ed equiparate, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle quali la prestazione pensionistica era stata concessa a causa della infermitàche ha dato luogo al riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere o di Equiparato”.

Ma è con il messaggio n. 3274, emanato giovedì 10 agosto 2017, che l'INPS ha superato se stesso e ogni limite nella manifesta volontà di lesione dei diritti dei militari vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi riconosciuti Equiparati alle Vittime del Dovere ed in particolare nella parte in cui prevede che <<...con riferimento ai soggetti di cui all’art 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005, l’esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.>> e dunque restringendo la platea degli esclusi ai soli Equiparati.

Questo CAD ritiene che detto messaggio abbia carattere immediatamente lesivo, in quanto è una arbitraria interpretazione di una norma di legge la cui applicazione è rimessa alla medesima autorità che l’ha emanata e va impugnata immediatamente, perché esclude dalla applicazione del predetto comma 211 le vittime dell'amianto e di altri fattori nocivi del Comparto Difesa e Sicurezza (di cui all’art 1 comma 564), ai quali è stato riconosciuto un grado di invalidità al di sotto del 20%, e addirittura, anche in presenza di maggior grado di invalidità, l'esclusione opererebbe anche qualora la prestazione pensionistica in godimento non sia stata concessa a causa della infermità che ha dato luogo al riconoscimento dello status di “Equiparato alle Vittime del Dovere”.

Tutto ciò è in palese violazione della stessa norma da cui origina (comma 211) e dell'art. 3 della Costituzione.

Questo CAD ritiene che il legislatore, con il comma 211, nell'ottica della graduale estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le Vittime del Dovere e ai soggetti Equiparati, non abbia inteso fare alcun riferimento al tipo di “trattamento pensionistico”, ma solo ed esclusivamente alla generalità dei “trattamenti pensionistici spettanti...” a tutti i soggetti riconosciuti Vittime del Dovere ed Equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento.

Va peraltro messo in evidenza che la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in relazione ai benefici in favore delle Vittime del Dovere ed Equiparati di cui al comma 563 e 564 dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005 afferma che il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, e che << Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto...>> (sentenza n. 759/2017 e altre citate nella stessa e la 7761/2017).


 

Nel quadro appena delineato la predetta circolare dell'INPS -msg n. 3274, del 10/08/2017, esorbitando dal dettato normativo, compie due cinici effetti:

  • Il primo: la volontaria e indebita differenziazione tra Vittime del Dovere;
  • Il secondo: si ha nel momento in cui ai militari, che soggiacciono alle normative di cui ai DPR 1092/73 e 915/78 e ssmmii, la Pensione Privilegiata Ordinaria è concessa solo se l'infermità supera il 20%, ovvero ascritta in Tabella A cat. 8^, mentre per quanti al di fuori dall'alveo delle predette normative, comunque riconosciuti ugualmente Vittime del Dovere o Equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento, anche l'1% (uno per cento) dell'invalidità riconosciuta -per esempio in forza al comma 7 dell'art. 13, Legge 257/92- è sufficiente al riconoscimento della Pensione Ordinaria, e dunque, secondo questa ennesima distorta interpretazione ad opera dell'INPS, utile ad ottenere l'applicazione del comma 211 dell'art. 1- Legge 232/2016.

In ogni caso è violato il principio di uguaglianza tra cittadini che si trovino in eguali situazioni o condizioni.

alla luce di quanto sopra esposto,

questo CAD chiede

  1. L'immediata revoca del msg INPS n. 3274 del 10/08/2017 e dei precedenti connessi, anche di altre Amministrazioni, aventi pari tenore interpretativo;
  2. Che, nell'ottica della graduale estensione dei benefici già riconosciuti alle Vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le Vittime del Dovere e ai soggetti Equiparati, così come chiaramente e indistintamente disposto dal comma 211 dell'art. 1- Legge 232/2016, alla generalità dei “trattamenti pensionistici spettanti...” a tutti i soggetti riconosciuti Vittime del Dovere ed Equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento, si applichino i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

 

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

 

f.to AFeVA Sardegna                                        Onlus f.to AFEA Onlus

Salvatore Garau                                                  Pietro Serarcangeli

 

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