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Il Tribunale di Lecce Sez. Lavoro con recentissima ordinanza del 06.12.2021 n.R.G. 11712/2021, pronunciata su ricorso ex art. 700 c.p.c., ha riconosciuto il diritto a conservare l’assegno ad personam in caso di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs 165/2001.
Il ricorrente, ex militare transitato nell’area civile del Ministero della difesa per sopravvenuta inidoneità fisica, era stato impiegato in posizione di comando presso il Ministero dell’Istruzione. All’atto del transito nell’area civile, al ricorrente era stato riconosciuto un assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
Dopo il transito a seguito di mobilità volontaria nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, l’Amministrazione aveva disposto la revoca dell’assegno ad personam sulla base dell’orientamento IGOP di cui alla nota n. 87925 dell’11.06.2020.
L’Avv. Alessandra M. Pinto del Foro di Lecce, a cui il lavoratore si era rivolto a tutela dei suoi diritti, ritenendo tale revoca assolutamente illegittima, ha presentato ricorso avverso il relativo provvedimento emesso dal Ministero dell’Istruzione.
Il Giudice del Lavoro di Lecce, condividendo le tesi di parte ricorrente, ha dichiarato il diritto a percepire l’assegno ad personam già riconosciuto ed ha condannato l’Amministrazione a corrispondere quanto dovuto a tale titolo compresi gli arretrati.
Tale pronuncia, prima in tutta Italia, rappresenta un importante step del contenzioso che potrebbe vedere interessati centinaia di lavoratori. Difatti una lettura coordinata e costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano la mobilità volontaria tra amministrazioni dello Stato è idonea a ribaltare l’orientamento seguito dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Avv. Alessandra M. Pinto