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La pensione di reversibilità non deve essere detratta dal risarcimento del danno patrimoniale dovuto ai legittimi eredi del lavoratore deceduto. A stabilirlo la terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 22530/19, pubblicata il 10 settembre  scorso, che esclude quindi, nel caso specifico, il cosiddetto compensatio lucri cum damno, ovverosia un “gratuito vantaggio economico”.

Il caso analizzato dalla Corte riguarda un lavoratore morto d’infarto mentre era in servizio, i cui eredi hanno fatto ricorso dopo la decisione della Corte d’Appello di limitare il risarcimento, al netto della pensione di reversibilità, ritenendo i danni patrimoniali assorbiti dalla stessa prestazione previdenziale.

Per la Cassazione, la pensione di reversibilità, dovuta ai superstiti, costituisce l’adempimento di una promessa che l’ordinamento fa al lavoratore assicurato: vale a dire la garanzia del trattamento che sarà corrisposto ai congiunti dopo la sua morte grazie al sacrificio di una parte del suo reddito da lavoro.

In generale la giurisprudenza esclude che il welfare previdenziale, in quanto alimentato dai contributi versati dal lavoratore possa essere considerato un beneficio soggetto contabilmente causale della compensatio lucri cum damno. Per questa ragione, la Cassazione ha stabilito il rinvio nuovamente alla Corte d’Appello l’esame del ricorso, alla luce di quanto  stabilito in questa ordinanza.    

     (FONTE INCA.IT)

    

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