Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha esteso l'obbligo vaccinale al personale militare del Comparto Difesa a partire dal 15 dicembre includendo il richiamo (dose booster) nel ciclo vaccinale obbligatorio. Vediamo nello specifico le norme e il testo della circorare diramata dalla Difesa. Personale destinatario della norma:

a. in servizio permanente effettivo;

b. in servizio permanente a disposizione c. in servizio temporaneo nella sola posizione di servizio attivo alle armi;

d. temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio (ivi ricompresi i richiami dall’ausiliaria, dalla riserva e dall’ARQ), nel limite dell’impiego nell’Amministrazione di appartenenza.

Personale escluso dall'obbligo vaccinale:

a. I militari che si trovano nella posizione di aspettativa (fatta eccezione per le aspettative per infermità temporanee) e quelli sospesi dall’impiego;

b. Militari collocati in licenza di maternità/paternità (c.d. astensione obbligatoria di cui al D.Lgvo n. 151/2001);

c. Militari esentati dalla vaccinazione per ragioni mediche, a condizione che l’esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero della Salute

L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE COSA COMPORTA

 a. L'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari o di natura penale.

b) Il militare sospeso non matura per il periodo considerato la retribuzione né altro compenso o emolumento, né può essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti.

c) I giorni di assenza, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

d) Le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici e la sospensione è oggetto di annotazione matricolare.

COS'È PREVISTO PER IL PERSONALE CHE IN DATA 15 DICEMBRE NON HA ANCORA EFFETTUATO IL VACCINO?

Il Comandante (Datore di lavore) inviterà con atto formale (tramite mail istituzionale o a mano) il militare a produrre entro 5 gg la documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione, la certificazione di esenzione redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero della Salute o la prenotazione della stessa (da eseguirsi entro 20 gg) a seguito della quale il militare avrà 3 gg di tempo per produrne certificazione attestante.

NB: decorso il suddetto termine di cinque giorni, oppure quello di tre giorni, qualora venga accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale il datore di lavoro da immediata comunicazione scritta all’interessato della sospensione.

FINO A QUANDO SARÀ EFFICACE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE? La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte del militare dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Fonte: Professionisti militari - https://www.facebook.com/groups/288718962815843