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Proroga della validità della patente, della revisione auto e del pagamento dell'assicurazione. Le novità del decreto cura Italia e la circolare del Mit
Il Decreto "Cura Italia" (n. 18/2020), in vigore dal 17 marzo 2020, reca al suo interno diverse novità che riguardano da vicino gli automobilisti.
Eccole nel dettaglio:
Validità patente fino al 31 agosto 2020
Scadenza revisione auto rinviata
Assicurazione scaduta: 30 giorni di tolleranza
Validità patente fino al 31 agosto 2020
L'art. 104, in primis, prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità delle patenti che dovessero scadere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La validità ai fini dell'espatrio, invece, resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Nel dettaglio, l'estensione riguarda "la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità" di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 445/2000, lettere c), d) ed e). Tra questi, oltre ai documenti di riconoscimento (muniti di fotografia del titolare e che consentano l'identificazione personale del titolare), alla carta d'identità e alla carta d'identità elettronica, vi rientra indubbiamente anche la patente.
L'art. 35 del medesimo d.P.R., infatti, precisa che "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato".
Tuttavia, dalla lettura del provvedimento, quanto detto aveva sollevato dei dubbi, poiché che l'estensione della validità della patente di guida in scadenza, avrebbe potuto anche rientrare nella previsione di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legge, a norma del quale "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
A sciogliere il dubbio interpretativo, che riguardava sostanzialmente non l'an, bensì il "quantum" della proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida, ci ha pensato il Ministero dei Trasporti con la Circolare n. 9209/2020 (sotto allegata). Nel provvedimento si legge a chiare lettere che "le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 445/2000, sono prorogate di validità (ex art. 104 del D.L. 18/2020), fino al 31 agosto 2020".
In aggiunta, si precisa che le carte di qualificazioni del conducente (CQC), e i certificati di formazione professionale (ADR) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, saranno prorogati di validità (ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020.
Infine, quanto ai certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, questi conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del decreto Cura Italia).
Proroga permessi provvisori di guida
Il MIT precisa, infine, che la proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, fino al 15 giugno 2020, si estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché agli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t e ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone, ai sensi, rispettivamente dell'art. 115, comma 2, lettera a) e lettera b).
Slitta la scadenza della revisione obbligatoria per auto e moto che avrebbero dovuto sottoporsi al controllo periodico entro fine luglio. Invariati, dunque, i termini previsti per quei veicoli la cui revisione scadrà dal 1° agosto 2020 in poi.
Nel dettaglio, l'art. 92 del D.L. autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione) e 78 (c.d. collaudo, ovvero visita e prova per modifiche alle caratteristiche costruttive) del d.lgs. n. 285/1992 e alle attività di revisione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.
Chi avrebbe dovuto portare il veicolo in revisione nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al prossimo 31 luglio, dunque, potrà circolare senza rischiare che gli venga comminata una multa in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.
Assicurazione scaduta: 30 giorni di tolleranza
Come noto, l'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private prevede che l'impresa di assicurazione, oltre ad avvisare con preavviso il contraente dell'imminente scadenza del contratto, debba mantenere operante per 15 giorni dalla scadenza del contratto la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
Il D.L. Cura Italia, con l'art. 125 interviene e proroga il "termine di tolleranza" operante per la garanzia del contratto e, fino al 31 luglio 2020, lo proroga di ulteriori 15 giorni. In sostanza, durante tale periodo i contraenti delle polizze scadute potranno beneficiare di un termine di tolleranza di ben 30 giorni.