Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il decreto legislativo n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha modificato alcuni articoli del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (D.lgs 151/2001).  In particolare, le novità riguardano i parti “fortemente” prematuri, il rinvio del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato, la conservazione del diritto all’indennità di maternità anche in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente e infine la sospensione del congedo di maternità nel caso di adozione e affidamento del minore.

Vediamo nel dettaglio le modifiche

 

Parti “fortemente” prematuri

La modifica del periodo di congedo interessa le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione Separata dell’Inps. Si allunga il periodo post partum nei casi di parti “fortemente” prematuri, cioè quelli che si verificano prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto. L’art. 2 del D.lgs 80/2015 specifica che “i giorni non goduti prima della nascita, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,  si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.”

Su indicazione ministeriale, con questa modifica viene sancito il diritto di aggiungere ai tre mesi dopo il parto anche tutti i giorni compresi tra la nascita del minore “fortemente” prematura e la data presunta del parto, anche se si superano i 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. Anche in caso di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni (artt. 6 e 7 T.U.), si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data effettiva del parto e quella presunta.

 

Tuttavia, nella circolare n. 69 del 2016, l’Inps precisa che se il parto prematuro si verifica entro i due mesi di congedo obbligatorio precedenti la nascita, il periodo di cinque mesi non comporta variazioni e quindi non viene allungato.

 

Nella circolare n. 69, l'Inps illustra alcuni esempi di seguito riportati:

 

(ES.1 )Parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)

Data parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015).

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata. Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

 

 

 

(ES.2) Parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015). Comunque la domanda di maternità, anche nei casi di parto “fortemente” prematuro, deve essere sempre presentata insieme al certificato medico attestante la data presunta del parto.

N.B. Con questa novità, è stata accolta la richiesta avanzata dall’Inca di ricomprendere nel periodo di congedo obbligatorio tutti i giorni compresi fra la data del parto “fortemente” prematuro e quella presunta, senza un limite standard, ma quindi un periodo diverso per ogni neonato/a.

Congedo di paternità

Il padre, nei casi di morte, di grave infermità della madre, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo allo stesso al padre, può usufruire del prolungamento del congedo di paternità previsto per il  parto fortemente prematuro, ma solo per i periodi non usufruiti dalla madre.

Periodo transitorio

Per il periodo transitorio, la circolare Inps nel dare istruzioni operative specifica che la novità si applica agli eventi coincidenti o successivi al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs 80/2015). Per i parti che si sono verificati precedentemente,  il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla a quella stessa data, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

In particolare, ricorda l’Inps
  
- se il datore di lavoro ha conteggiato il congedo post partum tenendo conto non solo dei due mesi ante partum, ma anche degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo ante partum, può portare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;

- se invece il congedo post partum è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di congedo obbligatorio non fruiti nell’ante partum (due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati. L’indennizzo di tali giorni ulteriori è possibile solo a condizione che la lavoratrice, nei giorni indennizzabili, si sia effettivamente astenuta dal lavoro senza soluzione di continuità, eventualmente anche ad altro titolo ad esempio a titolo di congedo parentale o ferie.

(ES.3) Ipotesi di indennizzo dei giorni ulteriori con conversione dell’assenza ad altro titolo

 

Data effettiva parto fortemente prematuro: 1/4/2015

Data presunta parto: 23/6/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 23/4/2015)

Congedo fruito (vecchie regole): dall’1/4/2015 al 1/9/2015

Periodo di congedo parentale richiesto dalla lavoratrice senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità: es. dal 2/9/2015 al 30/10/2015

Se il datore di lavoro ha calcolato ed indennizzato il congedo post partum sulla base delle vecchie regole (5 mesi post partum dall’1/4/2015 all’1/9/2015), è possibile, a domanda dell’interessata, indennizzare a titolo di congedo di maternità anche gli ulteriori 21 giorni dal 2/9/2015 al22/9/2015 (corrispondenti all’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum).

 

 

 

Pagamento diretto dell’indennità di maternità

Anche le lavoratrici alle quali l’Inps paga direttamente l’indennità di maternità (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni), possono chiedere alla struttura Inps competente l’indennità di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti secondo il D.lgs 80/2015.

Ciò può avvenire solo se le lavoratrici elencate si sono effettivamente astenute dall’attività lavorativa, anche negli ulteriori giorni indennizzabiliAnche se non espressamente indicato, ad avviso dell’Inca, hanno diritto all’indennità per il prolungamento del congedo per parto prematuro anche le lavoratrici che si trovano nel periodo c.d. protetto (quando non siano decorsi 60 giorni tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del congedo obbligatorio).

La nuova domanda per ottenere il ricalcolo dell’indennità a integrazione della domanda già inviata online dalla lavoratrice stessa alla sede Inps competente, oppure inoltrata alla sede esclusivamente tramite PEC, oppure con raccomandata A/R, deve essere inviata richiamando il numero di protocollo della iniziale domanda di maternità online.


Domanda

L’Inps per un periodo transitorio, in attesa di avviare le procedure telematiche, indica di presentare le domande in modalità cartacea insieme al certificato medico di gravidanza alla sede Inps competente oppure con raccomandata A/R sempre alla sede stessa. Per queste domande deve essere utilizzato il mod. SR01 reperibile sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) sezione modulistica. L’Istituto prevede di aggiornare le procedure telematiche per la presentazione delle domande di maternità/paternità per parto fortemente prematuro attraverso i consueti canali (WEB, contact center multicanale o Patronati) entro il prossimo mese di luglio.


Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato

Il nuovo articolo 16 bis del T.U. (modificato dal D.lgs 80/2015), prevede che la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione Separata, possa scegliere di sospendere il congedo di maternità dopo il parto se il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata. Viene data così attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011.  Quando si parla di ricovero, non deve trattarsi soltanto di ricovero per parto prematuro ma anche per altre patologie. La lavoratrice può tornare a lavorare, fermo restando che le sue buone condizioni di salute devono essere certificate da specifica documentazione medica.

La lavoratrice può scegliere il periodo della sospensione del congedo dopo il parto una sola volta per ogni figlio, posticipando la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio dalla data delle dimissioni del bambino, oppure anche da una data antecedente comunicata dalla lavoratrice stessa. Va precisato che la data delle dimissioni del neonato indica il limite temporale oltre il quale non è possibile rimandare la fruizione del periodo di congedo. Sottolineiamo che la lavoratrice può usufruire del congedo rimanente anche prima della data delle dimissioni del neonato, ma non può chiedere una seconda sospensione del congedo per lo stesso figlio e quindi per data di sospensione del congedo deve esser considerata la data a partire dalla quale la lavoratrice rientra al lavoro: questa data presuppone il ricovero del neonato ma non coincide necessariamente con la data stessa. Il congedo, quindi, già usufruito viene calcolato e indennizzato fino al giorno precedente la data di sospensione.


Domanda al datore di lavoro e all’Inps

Per sospendere il congedo di maternità la lavoratrice è tenuta a dimostrare al datore di lavoro il ricovero del neonato nella struttura, pubblica o privata, e a esibire la certificazione medica nella quale si attesta la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa. La suddetta attestazione è necessaria per la ripresa dell’attività lavorativa. Senza questa attestazione, il datore di lavoro rischia l’arresto fino a 6 mesi, perché non può permettere il rientro dell’interessata (art. 18 T.U.).  La domanda all’Inps va presentata con un modulo tramite PEC o tramite raccomandata A/R. 6

 Adozioni e affidamenti

Per effetto del nuovo comma 6 bis dell’art. 26 T.U. il rinvio del congedo di maternità è applicabile alle lavoratrici dipendenti anche in caso di adozione o affidamento di minori. Com’è noto, in caso di adozioni o affidamenti preadottivi, sia nazionali che internazionali, la durata del congedo è di cinque mesi. In caso di affidamento non preadottivo il congedo è di tre mesi. Comunque, il congedo è usufruibile in modo continuo o frazionato entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. L’Inps precisa che ad analoghe condizioni previste per le madri, il rinvio del congedo è esercitabile anche dai padri lavoratori dipendenti che fruiscono del congedo paternità.

·       Adozioni e affidamenti per le parasubordinate

La circolare Inps esclude le lavoratrici parasubordinate dalla possibilità di rinviare il congedo di maternità in caso di ricovero del neonato. L’Istituto precisa che l’opzione è consentita solo alle lavoratrici dipendenti e non alle parasubordinate, per le quali trova applicazione l’art. 2 del D.M. 4/4/2002.

L’Inca ricorda che il recente Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24/02/2016, pubblicato in G.U. n. 79 del 5/4/2016 (circolare Inca n. 112/2016) ha modificato il DM 4/4/2002 disponendo che “In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.

Secondo l’Istituto, quindi, il comma 6 bis dell’art. 26 del T.U. si applica unicamente alle lavoratrici dipendenti ed il richiamo fatto dal D.M. 4/4/2002 ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 26 del T.U. riguarda solo le modalità di applicazione, nei casi di adozione e affidamento per le parasubordinate. Come per le lavoratrici parasubordinate, la sospensione del congedo di paternità non è prevista per i padri adottivi iscritti alla Gestione Separata. Valuteremo tale interpretazione con il Collegio dei legali dell’Inca.

·       Condizioni

Durante il periodo di sospensione e rinvio del congedo di maternità, non è possibile utilizzare il congedo parentale, che può essere usufruito solo al termine del congedo di maternità.

Invece, i riposi ex allattamento sono fruibili durante la sospensione del congedo di maternità. Durante la sospensione, sono utilizzabili i permessi e i congedi spettanti per altro figlio.

Ricordiamo che la lavoratrice non può sospendere il congedo di maternità durante un provvedimento di interdizione prorogata per incompatibilità con le mansioni: i provvedimenti di interdizione in materia possono essere disposti dalla DTL solo dopo che il datore di lavoro abbia valutato la possibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni. 7

 ·       Liquidazione dell’indennità

Per l’indennizzo del periodo ulteriore di congedo (pari al periodo di sospensione) fruito dalla lavoratrice madre (o dal padre nei casi previsti), viene applicato l’art. 23 del T.U., come per i “normali” mesi di congedo obbligatorio. Il datore di lavoro anticipa e porta a conguaglio le somme spettanti per i periodi di congedo effettivamente fruiti.


Dipendenti pubblici

L’estensione del congedo di maternità, oltre i cinque mesi precedentemente previsti, si applica anche alle dipendenti e ai dipendenti (art. 28 T.U.) delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché alle dipendenti (o ai dipendenti come prima specificato) degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, e che abbiano mantenuto l’iscrizione alle Gestioni Dipendenti Pubblici ex INPDAP. Il trattamento economico per il periodo di congedo di maternità prolungato, rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza (art. 2 c. 2 e art. 57 T.U.)


Contribuzione figurativa per i dipendenti privati

Per gli eventi intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, per la valorizzazione della contribuzione figurativa relativa all’ulteriore periodo di congedo si applica l’art. 40 della L.183/2010. Quindi, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Contribuzione figurativa fuori dal rapporto di lavoro

L’accredito della contribuzione figurativa viene applicato anche per l’estensione del congedo di maternità verificatosi fuori dal rapporto di lavoro, secondo le modalità e le condizioni già previste, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici. In tal caso, in aggiunta, l’interessata deve produrre la certificazione medico specialistica, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesti la data presunta del parto. Il periodo di congedo di maternità oltre i cinque mesi viene accreditato secondo l’art. 8 della legge n. 155/81. 8

 N.B. Per l’Inca resta aperta la questione della volontà, da parte della lavoratrice madre, di non tornare al lavoro o dell’impossibilità di farlo, mentre i neonati sono ricoverati. Molte madri in questa situazione particolare, come richiesto anche dalle Associazioni che se ne occupano, vorrebbero poter usufruire di periodi di aspettativa, o di altro tipo, per poter accudire neonati che comunque presentano situazioni di particolare bisogno di presenza materna, sia per parti fortemente prematuri sia per altre patologie, senza fare ricorso alla legge 104/92. Per ora, la normativa non offre altre soluzioni.


Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente

L’art. 3 del D.lgs 80/2015, ha modificato l’art. 24 del T.U. recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 405 del 2001, grazie alla quale viene prevista l’indennità di maternità anche in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente. Comunque, precisa l’Inps, tale disposizione non comporta variazioni sulle tutele già in atto, in quanto l’Istituto con circolare 8/2003, par. 12, aveva fornito istruzioni in attuazione della predetta sentenza di Corte Costituzionale.

Fonte: inca.it

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