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L’Inps fornisce una interpretazione estensiva per il riconoscimento e il mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti, anche durante il periodo di vacatio studii o di svolgimento di attività lavorativa. Con il messaggio n. 2758 del 21 giugno scorso, l’Inps precisa che il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del genitore nel periodo cosiddetto di vacatio studii, cioè quello compreso tra la fine del liceo e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente e il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso, la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del genitore, e il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati. Hanno diritto alla pensione anche i figli superstiti che lavorano, purché la retribuzione annua sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria, maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, al momento della domanda, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno in cui è avvenuto il decesso del genitore, nonché il relativo periodo di percezione. Ogni relativa variazione deve essere comunicata all’Inps. In caso di superamento del limite reddituale, successivamente alla liquidazione della prestazione ai superstiti, l’Inps procederà alla revoca del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Se invece, il reddito dovesse risultare inferiore a quello comunicato in via presuntiva, l’Istituto procederà al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento e al pagamento dei relativi arretrati.
Di seguito si riportano gli esempi contenuti nella messaggio dell’Inps:
1° esempio. Morte del genitore in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750 per il mese di luglio, € 800 per il mese di agosto, € 200 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750.
L’Importo annuo del trattamento minimo, maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite ha diritto alla pensione ai superstiti a decorrere dall’1.08.2015
2° esempio. Morte del genitore in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800 per il mese di luglio, € 800 per il mese di agosto, € 400 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000.
L’Importo annuo del trattamento minimo, maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti.
3° esempio. Morte del genitore in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750 per il mese di luglio, € 800 per il mese di agosto, € 200 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371.
In tale caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.
4° esempio. Morte del genitore in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371.
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.