Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Si chiude definitivamente la penalizzazione sulla pensione anticipata. Nella bozza della Legge di bilancio  trova spazio un articolo che manda in soffitta il sistema di disincentivazione al pensionamento per quei lavoratori e lavoratrici iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie (Ago, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi) che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni.  

 

La riforma Monti Fornero aveva infatti previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La riduzione si applica sulle quote retributive dell'assegno pensionistico. Come si ricorderà la legge di stabilita' dello scorso anno (articolo 1, comma 113 della legge 190/2014) ha posto un freno a questo meccanismo congelando di fatto la misura sino al 31 dicembre 2017. In particolare è stato stabilito che la decurtazione non trovasse applicazione: a) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017; b) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017. A legislazione vigente,  pertanto, chi matura i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2018 subirà la decurtazione dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni. 

La Legge di Bilancio, accogliendo quanto stabilito nel verbale quadro siglato lo scorso 28 Settembre con i sindacati cancellerà definitivamente il meccanismo di disincentivazione al pensionamento anche con riferimento a coloro che maturano il requisito contributivo utile per conseguire la pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. La norma inserita nella legge di bilancio prevede, infatti, che "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione".

Pertanto il predetto meccanismo sarà cancellato definitivamente ed i lavoratori potranno accedere alla pensione anticipata (cioè al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica senza incorrere in alcuna decurtazione dell'assegno. Questa norma si applicherà, naturalmente, anche a coloro che saranno destinatari della cd. quota 41, che raggiungono cioè i 41 anni di contributi prima del 62° anno di età.



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