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Una sentenza del tribunale di Roma ha considerato illegittime le pretese dell'Inps di recuperare le somme erogate per errore.

"L'invalido pensionato di buona fede non deve restituire nulla all'Inps. Lo ha sancito una sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Roma". E' quanto annuncia in una nota Laila Perciballi del Movimento Consumatori - Roma Capitale che punta l'attenzione alla scadenza del prossimo 10 dicembre per i cittadini che hanno aderito "alla rottamazione ter e per i quali bisogna pagare tutti i ratei scaduti anche se la crisi sanitaria è tutt'altro che terminata". "Con la sentenza del 24 settembre scorso il giudice ha annullato la richiesta originariamente avanzata all'anziano invalido dall'Inps relativa all'indebito di euro oltre 51 mila euro.

Con Sentenza n. 5585 del  24 Settembre 2020, il giudice dott.ssa Renata Quartulli ha annullato la richiesta originariamente avanzata all’anziano invalido  dall’Inps relativa all’indebito di euro 51.723,04.

Questa cifra si sarebbe accumulata nel corso di anni di errori dell’Inps a discapito dell’anziano pensionato che, credendo si trattasse dell’ importo corretto della sua pensione, utilizzava dette somme ( comunque minime) per il soddisfacimento dei suoi bisogni primari  (spesa, bollette , farmaci).

La sentenza richiama gli encomiabili principi espressi dalla Cassazione (cfr Cass. 28771/2018) per cui "il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’«affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell’art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.

Sulla base degli elementi sopra richiamati, deve escludersi che il pagamento sia addebitabile ad una condotta fraudolenta o in malafede del pensionato trattandosi di errore imputabile esclusivamente all’istituto e conseguentemente di indebito sanabile. Nulla pertanto deve restituire il ricorrente all’ Inps.

Insomma, anche per l'Inps vale il principio “chi sbaglia paga"  ed a sbagliare non è stato l’anziano pensionato. Invitiamo  i pensionati a controllare sempre se ci sono trattenute sulla pensione ed a verificarne la legittimità perché, come ha deciso il tribunale di Roma, spesso sono  soldi non dovuti. Stessa cosa per le cartelle esattoriali, spesso l’Agenzia delle Entrate riscossione richiede importi prescritti o non dovuti ai sensi dell’art 4 del Decreto Legge n. 119/2018 intitolato proprio “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro. Inoltre, ricordiamo ai cittadini  che hanno aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” per il pagamento delle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che bisogna dar luogo al versamento integrale delle rate entro il 10 dicembre 2020 altrimenti si decade da tutti i benefici e si ricorda che per il pagamento entro il 10 dicembre non sono previsti i 5 giorni di tolleranza (art. 3, comma 14-bis, DL 119/2018).

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