Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 

Una buona notizia per i titolari di pensione a carico della Gestione dipendenti pubblici dell’Inps (ex Inpdap) ancora occupati come lavoratori dipendenti. L’Inps, infatti, pagherà la tredicesima mensilità e l’Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) sul trattamento di pensione. Lo comunica lo stesso Istituto nella circolare n. 195/2016 del 10 novembre scorso, con la quale si adegua in via strutturale alle sentenze (n.  566/1989 e 232/1992) della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità delle norme contenute nel Dpr 1092/73, laddove prevedevano l’incompatibilità della tredicesima mensilità  e dell’indennità Integrativa Speciale (ove spettante) sul trattamento pensionistico con la retribuzione da lavoro dipendente.Considerando il limite prescrizionale di 5 anni, oltre i quali nulla è più dovuto, l’Inca, che è intervenuta più volte negli anni, anche con azioni legali e ricorsi amministrativi, invita le persone interessate a rivolgersi agli uffici territoriali per avviare le procedure necessarie per ottenere non solo il ripristino degli importi, ma anche i ratei pregressi non riscossi.   ​ I maggiori beneficiari delle disposizioni dell’Inps sono i titolari di pensione con l’indennità integrativa speciale liquidata come elemento “accessorio” (si tratta in genere di titolari di pensioni di reversibilità con decorrenza antecedente al 17 agosto del 1995, data di entrata in vigore della legge 335).  

Nella circolare l’Inps ricorda, in particolare, che l’articolo 99 del DPR 1092/73 è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta con sentenza 566/1989 poiché il legislatore “non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’Indennità Integrativa Speciale. Nel rispetto del principio di ragionevolezza la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.

Con successiva sentenza 232/1992 la Consulta ha poi dichiarato illegittimo anche l’art. 97 del DPR 1092/73 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura di retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.  Il silenzio del legislatore, che dura da oltre 20 anni, ha indotto l’Inps ad adottare, anche al fine di evitare uno scontato contenzioso, una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale (ove spettante) sui trattamento pensionistici liquidati dall’ex Inpdap, i cui titolari si trovano in costanza di attività lavorativa.

Lo stesso  Ministero del lavoro ha condiviso la decisione dell’Inps e, dopo aver esaminato il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che“a seguito della sentenza della Consulta (…) l’adesione a quanto ivi statuito non può che avvenire mediante il riconoscimento in toto del diritto alla corresponsione degli emolumenti”. Inoltre, “le norme relative all’incumulabilità appaiono superate dall’evoluzione legislativa in materia, che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente”.  Pertanto, precisa l’Inps, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare (10 novembre 2016), la tredicesima mensilità e/o l’Indennità Integrativa Speciale sulla pensione saranno corrisposte direttamente dalle sedi Inps.   

Per quanto riguarda il pregresso, i pensionati ex Inpdap che si trovano in costanza di attività lavorativa dipendente (o che vi ci sono trovati negli ultimi 5 anni) possono, a domanda, richiedere alla sede Inps che ha in carico la pensione,  la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale sulla pensione. L’Inps pagherà gli importi spettanti prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o la rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.        

Per i ricorsi legali ancora pendenti, l’Inps provvederà a riconoscere la tredicesima mensilità e/o l’indennità integrativa sulla pensione con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione e depositerà in giudizio l documentazione attestante l’adempimento al  fine di ottenere la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Infine, i ricorsi amministrativi in fase di istruttoria saranno considerati “riesami” e quindi restituiti alle competenti direzioni provinciali dell’Istituto, che provvederanno a ripristinare gli emolumenti spettanti e a corrispondere, per il passato, il valore capitale, gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente.

Considerando il limite prescrizionale di 5 anni, oltre i quali nulla è più dovuto, l’Inca, che è intervenuta più volte negli anni, anche con azioni legali e ricorsi amministrativi, invita le persone interessate a rivolgersi agli uffici territoriali per avviare le procedure necessarie per ottenere non solo il ripristino degli importi, ma anche i ratei pregressi non riscossi.   

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap