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Tra i vari diritti riconosciuti al lavoratore dipendente figura la possibilità di usufruire dipermessi studio retribuiti, concessi per assentarsi dal lavoro per motivi legati all’istruzione. La normativa di riferimento è data dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori). Sono considerati lavoratori studenti coloro che sono iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria e secondaria, di qualificazione professionale, statali o paritarie, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. I permessi possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, mentre non sono consentiti per la preparazione della tesi di laurea.
Ore concesse
Sono i singoli contratti collettivi nazionali a individuare l’ammontare dei permessi studio, ma è ormai prassi abbastanza consolidata quella di concedere 150 ore in un determinato periodo di tempo, di solito un triennio. Se poi un corso ha la durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, potrebbero essere concesse anche 300 ore di permesso (150X2). Si prevede che i lavoratori studenti abbiano diritto a sostenere turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
Corsi ammessi
I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per la frequenza di lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. È necessario farsi rilasciare un attestato di partecipazione o frequenza che certifichi sia l’effettiva presenza alle lezioni sia che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario lavorativo. Nell’ipotesi di un corso di studio in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi solo se la sua prestazione lavorativa avvenga in orari che coincidano con la frequentazione dei corsi. Per quanto riguarda invece la partecipazione ai corsi promossi delle università telematiche, il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti quindi viene meno ogni necessità di fruizione dei permessi studio.
Permessi giornalieri
I lavoratori studenti hanno diritto inoltre a permessi di studio giornalieri al fine di sostenere gli esami. In tal caso non sono previsti limiti e il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi è coincidenza di orari (assenza per tutta la giornata). Per certificare la presenza all’esame, basta un qualunque attestato che indichi l’intestazione della sede universitaria o dell’istituto di istruzione, il giorno della prova, l’esito e il timbro o la firma del professore o dell’amministrazione.
FONTE: WWW.pmi.it