Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Le  varie forme di assistenza per il personale del Corpo attuate dal F.A.F. costituiscono l’essenza che tiene in vita il fondo ed insieme alla corresponsione al personale che lascia il servizio attivo,  di una piccola liquidazione, uguale per tutti, a prescindere dal grado, costituisce il core business dell’Ente.

Il fondo non viene alimentato da contributi volontari dei finanzieri, né da trattenute obbligatorie sul loro cedolino paga, così come avviene per il Fondo di Previdenza, ma si alimenta con fondi derivanti da proventi contravvenzionale, dalla lotta all’evasione fiscale e dai risparmi di spesa.

Per queste ragioni l’assistenza, erogata sotto forma di “premialità”, non può essere corrisposta a coloro che sono stati oggetto di provvedimenti di restrizione della libertà personale, rinviati a giudizio in un processo penale o abbiano subìto procedimenti disciplinari di stato che potrebbero comportare la perdita del grado o essere stati giudicati “inferiore alla media o insufficiente”, in occasione della redazione della documentazione caratteristica.

Per fortuna sono pochi, ma ci sono come in tutte le famiglie.

E’ un principio sano, opportuno ed ampiamente condiviso anche dalle Rappresentanze del personale, in quanto diversamente si finirebbe per dare un premio a qualcuno che non ha agito correttamente, ha messo in cattiva luce l’immagine del Corpo o l’appartenenza ad esso o che in servizio non ha avuto un rendimento quantomeno sufficiente.

Fece, peraltro, scalpore la notizia riportata sugli organi d’informazione alcuni anni fa che informava l’opinione pubblica di dipendenti del MEF addirittura condannati, ai quali si provvedeva a corrispondere un analogo premio. Ovviamente, dopo tale notizia fecero subito retromarcia e corressero il tiro.

Se si seguisse quest’ultima strada, evidentemente sbagliata, la ripartizione delle risorse, peraltro, si tradurrebbe in una distribuzione a pioggia, quindi a favore di tutto il personale e senza valutarne minimamente il merito.

D’altro canto, quelle oggi seguite dal F.A.F. sono le stesse misure, razionali e criteriate, che vengono adottate per la corresponsione del Fondo efficienza dei servizi istituzionali, cosiddetto “premio antievasione”.

L’esclusione momentanea di coloro che si trovino in una delle suddette cause é, quindi, senz’altro fondata e legittima, in quanto la corresponsione del premio si ispira anche a criteri di meritocrazia, quantomeno a quelli soggettivi, non essendo possibile inquadrare e disciplinare dettagliatamente quelli oggettivi.

Non essendovi una specifica normativa di riferimento, di rango primario, inoltre, che disciplini in modo dettagliato i beneficiari del premio antievasione e le varie forme di esclusione, fin dalla sua istituzione l’Ente assistenziale decise di mutuare, per analogia, alcuni criteri di distribuzione, direttamente dal Fondo Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.).

Nel Decreto Ministeriale, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ogni anno, infatti, è espressamente disciplinata l’esclusione momentanea dall’attribuzione del premio a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • abbiano rivestito o rivestano la qualifica di imputato, per un reato per il quale, secondo le vigenti leggi regolanti lo stato giuridico, siano potenzialmente suscettibili dell’adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione;
  • abbiano scontato o stiano scontando una misura restrittiva della libertà personale emessa dall’Autorità giudiziaria;
  • nei cui confronti sia stato adottato o sia in corso di esecuzione un provvedimento di perdita del grado per rimozione, ovvero di sospensione dall’impiego o dal servizio, anche se gravato da contenzioso pendente;
  • nei cui confronti sia stata emessa una sentenza penale di condanna, ancorché non definitiva, per un reato per il quale, secondo le vigenti leggi regolanti lo stato giuridico, siano potenzialmente suscettibili dell’adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione;
  • nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare di stato;
  • qualora sia stato sospeso precauzionalmente – a titolo obbligatorio, ovvero discrezionale – dall’impiego o dal servizio;
  • sia stato classificato “inferiore alla media” o “insufficiente” secondo la documentazione caratteristica, anche se gravata da contenzioso pendente, notificata relativamente ad un periodo compreso tra il primo Gennaio dell’anno di riferimento del premio e la data di effettiva corresponsione.

Lo stesso decreto, tuttavia, esplicita chiaramente che qualora la vicenda penale/disciplinare si concluda definitivamente con esito favorevole, all’interessato verranno corrisposti gli emolumenti di spettanza.

Ciò presuppone, quindi, un accantonamento delle risorse da parte dell’Amministrazione o l’utilizzo di fondi degli anni successivi per corrispondere il premio a tutti coloro che risultavano in una delle condizioni di esclusione momentanea e che, successivamente, hanno risolto positivamente le loro vicende penali o disciplinari, a prescindere da quando questo accadrà.

Con le procedure adottate dall’Amministrazione per la distribuzione del Fondo Efficienza, pertanto, a coloro che vedono risolta positivamente la propria situazione penale o disciplinare viene riconosciuta, anche a distanza di anni, la corresponsione del premio su segnalazione del comando di appartenenza.

Detto ciò, quello che non appare legittimo e fortemente sperequativo, invece, è la previsione nella circolare esplicativa, emanata dal Fondo Assistenza del Personale, che disciplina i criteri di distribuzione del cosiddetto “premio antievasione”, fin dall’istituzione del premio,  del riconoscimento delle somme spettanti solo a coloro che, dopo essersi trovati in una delle condizioni di esclusione, vedranno la propria posizione disciplinare e penale concludersi positivamente esclusivamente entro il periodo di vigenza dell’intervento assistenziale.

In merito, infatti, c’è da evidenziare come i procedimenti penali  si concludano anche dopo anni ed anni dal loro avvio, pertanto questa previsione temporale si traduce, automaticamente, in una esclusione definitiva dal premio di coloro che hanno avuto problemi ma li hanno risolti.

In conclusione, questa impostazione non appare corretta, poiché l’interessato vanta una sorta di diritto soggettivo nei confronti dell’Ente di Assistenza, anche se sono trascorsi diversi anni da quando si é concretizzato e così come gli viene ricostruita la carriera,  ristorate le competenze amministrative, nonché riconosciuto il premio produttività che gli sarebbe spettato, così bisognerà corrispondergli il premio antievasione.

A questo punto, non essendovi dubbi circa la spettanza del premio antievasione a coloro che hanno risolto positivamente le proprie vicissitudini, non rimane altro che ipotizzare la soluzione attuativa per poter procedere in tal senso, la quale potrebbe risisedere in queste due soluzioni:

  1. riconoscere fin da subito il diritto alla spettanza del premio anche a coloro che si trovino in una condizione di esclusione momentanea prevista dalla circolare, ma corrisponderlo loro solo ed esclusivamente al momento della definizione, con esito positivo, della propria posizione, in modo tale da fare in modo che l’interessato, a suo rischio e pericolo, possa decidere di provvedere all’acquisto del prodotto o del servizio nel periodo di vigenza della convenzione e di richiedere successivamente, qualora venga assolto con esito positivo, anche a distanza di anni, la corresponsione del premio.
  2. mantenere l’esclusione momentanea dal premio, ma nel contempo quantificare ed accantonare le relative somme in attesa che si chiudano positivamente i procedimenti pendenti e poi corrispondere il dovuto.

Le soluzioni ci sono, basta solo sceglierne una, quello che non si può continuare a fare, nella totale indifferenza, è non corrispondere il premio spettante solo perché sono passati troppi anni o perché manca, all’interessato, il documento fiscale che ne giustifichi l’avvenuto acquisto.

E’ una questione di giustizia e di equità.

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Argomento: 
Guardia di Finanza