Tu sei qui
L’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per concorde indirizzo della giurisprudenza amministrativa, non determina l’illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria e sollecitatoria, né ha effetto privativo del potere esercitato (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, n. 2964 del 10 giugno 2014; n. 8371 del 1° dicembre 2010). Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la
Sentenza nr. 04660/2014 del 28 agosto 2014
;
I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì chiarito:
• che il trasferimento per incompatibilità ambientale si collega a scelte
organizzatorie dell’Amministrazione quanto all’individuazione della sede di
servizio del dipendente e non coinvolge l’esercizio del potere di repressione di
illeciti disciplinari;
• che, per quanto precede, ai fini dell’adozione del trasferimento per gli anzidetti
motivi non assume rilievo la pregressa condotta in servizio dell’interessato,
ove si presenti esente da rilievi quanto all’assolvimento dei compiti della
qualifica;
• che l’Amministrazione della P.S. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità -
ben maggiore che negli ordinari rapporti di pubblico impiego- nel valutare i
presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell’espletamento del
servizio di polizia in una determinata sede, e ciò a garanzia di ogni
nocumento, anche solo potenziale, al prestigio e all’immagine esterna degli
organi di polizia (cfr. Cons. St., sez. I, n. 4103 del 31 gennaio 2012; sez. VI,
n. 337 del 26 gennaio 2009; sez. IV, n. 5718 del 7 novembre 2001).
• che nel caso pervenuto alla cognizione del consesso, stante il riscontro della
presenza, nella località di assegnazione in servizio del ricorrente, della sorella
e del di lei coniuge, entrambi con gravi pregiudizi penali a carico, la scelta di
destinazione a diversa sede si configura indenne dai denunziati profili di
eccesso di potere per travisamento dei presupposti, arbitrarietà ed
irragionevolezza;
• che risulta osservato il requisito di proporzionalità del provvedimento al fine
perseguito, posto che l’individuazione della nuova sede di servizio è avvenuta
in ambito regionale, in prudente bilanciamento dell’interesse perseguito
dall’Amministrazione con le esigenze del dipendente di ragionevole
contenimento dell’ambito territoriale del tramutamento di sede.
Procedimento trasferimento incompatibilità ambientale: termine
L’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di trasferimento
per incompatibilità ambientale, stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n.
241 del 1990, per concorde indirizzo della giurisprudenza amministrativa, non
determina l’illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria e
sollecitatoria, né ha effetto privativo del potere esercitato (cfr. ex multis Cons. St.,
sez. VI, n. 2964 del 10 giugno 2014; n. 8371 del 1° dicembre 2010).
Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la
Sentenza nr. 04660/2014 del 28 agosto 2014;
I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì chiarito:
• che il trasferimento per incompatibilità ambientale si collega a scelte
organizzatorie dell’Amministrazione quanto all’individuazione della sede di
servizio del dipendente e non coinvolge l’esercizio del potere di repressione di
illeciti disciplinari;
• che, per quanto precede, ai fini dell’adozione del trasferimento per gli anzidetti
motivi non assume rilievo la pregressa condotta in servizio dell’interessato,
ove si presenti esente da rilievi quanto all’assolvimento dei compiti della
qualifica;
• che l’Amministrazione della P.S. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità -
ben maggiore che negli ordinari rapporti di pubblico impiego- nel valutare i
presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell’espletamento del
servizio di polizia in una determinata sede, e ciò a garanzia di ogni
nocumento, anche solo potenziale, al prestigio e all’immagine esterna degli
organi di polizia (cfr. Cons. St., sez. I, n. 4103 del 31 gennaio 2012; sez. VI,
n. 337 del 26 gennaio 2009; sez. IV, n. 5718 del 7 novembre 2001).
• che nel caso pervenuto alla cognizione del consesso, stante il riscontro della
presenza, nella località di assegnazione in servizio del ricorrente, della sorella
e del di lei coniuge, entrambi con gravi pregiudizi penali a carico, la scelta di
destinazione a diversa sede si configura indenne dai denunziati profili di
eccesso di potere per travisamento dei presupposti, arbitrarietà ed
irragionevolezza;
• che risulta osservato il requisito di proporzionalità del provvedimento al fine
perseguito, posto che l’individuazione della nuova sede di servizio è avvenuta
in ambito regionale, in prudente bilanciamento dell’interesse perseguito
dall’Amministrazione con le esigenze del dipendente di ragionevole
contenimento dell’ambito territoriale del tramutamento di sede.