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Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 9 gennaio 2015
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Pensione ciechi civili assoluti | 302,53 | 301,62 | 16.532,10 | 16.449,85 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 279,75 | 278,91 | 16.532,10 | 16.449,85 |
Pensione ciechi civili parziali | 279,75 | 278,91 | 16.532,10 | 16.449,85 |
Pensione invalidi civili totali | 279,75 | 278,91 | 16.532,10 | 16.449,85 |
Pensione sordi | 279,75 | 278,91 | 16.532,10 | 16.449,85 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 279,75 | 278,91 | 4.805,19 | 4.790,76 |
Indennità mensile frequenza minori | 279,75 | 278,91 | 4.805,19 | 4.790,76 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 880,70 | 863,85 | Nessuno | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 508,55 | 504,07 | Nessuno | Nessuno |
Indennità comunicazione sordi | 253,26 | 251,22 | Nessuno | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 203,15 | 200,04 | Nessuno | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 502,39 | 500,88 | Nessuno | Nessuno |
La circolare 1/2015 dell’INPS richiama anche una nuova importante disposizione in vigore già dal 2014.
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.
La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).
Fonte: http://www.handylex.org/gun/pensioni_indennita_assegni_invalidi_ciechi_s...