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Con Ordinanza n. 6637 del 9 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che l’incompatibilità del pubblico dipendente che svolga un altro rapporto di lavoro è configurabile anche se lo stesso si trovi in aspettativa.
IL FATTO- Una società proponeva opposizione giudiziale, innanzi al Tribunale competente, avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa che le era stata comminata per aver conferito incarichi di consulenza ad un dipendente pubblico senza l’autorizzazione dell’Ente datore di lavoro. La società adduceva in giudizio che tale autorizzazione non fosse dovuta, dal momento che il soggetto incaricato, nel periodo interessato, era collocato in aspettativa. Il Tribunale di prime cure accoglieva le ragioni della ricorrente, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha ritenuto di non poter aderire alla tesi difensiva della società ricorrente, secondo cui non vi era alcuna colpa imputabile al committente privato per gli incarichi conferiti al professionista, atteso che il pubblico dipendente si trovava in aspettativa e fuori ruolo e, pertanto, non erano configurabili situazioni di conflitto di interesse o di ostacolo alle mansioni di questi e al rispetto dell’orario di lavoro.
Ad avviso del Collegio:
l’aspettativa non fa cessare il rapporto lavorativo;
le disposizioni che disciplinano l’incompatibilità del pubblico dipendente non prevedono alcuna eccezione particolare nel caso di aspettativa;
la mera esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione non fa venire meno i rischi di conflitto d’interesse.
Ne discende, per la Corte, che il pubblico dipendente debba sempre richiedere l’autorizzazione per assumere altri incarichi, salvo che norme particolari non lo richiedano.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la condanna al pagamento della sanzione amministrativa. (Fonte https://www.lavoroediritto.it/)
In allegato Il testo completo della decisione: Cassazione civile