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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Il rinnovo dei CCNL 2019-2021 ha stabilito la cessazione della corresponsione della voce stipendiale come elemento distinto ed il conseguente assorbimento nel tabellare.
L’elemento perequativo riconosciuto in occasione del rinnovo dei CCNL 2016-2018 nel pubblico impiego entra a far parte a tutti gli effetti della base pensionabile e del TFS/TFR. Inciderà cioè non solo ai fini della quota B e C di pensione (come accaduto sino ad oggi) ma anche ai fini della Quota A e formerà oggetto anche della maggiorazione del 18% di cui alla legge n. 177/76. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3224/2023 in cui spiega che l’effetto è dovuto al conglobamento, stabilito in sede di rinnovo dei CCNL 2019-2021, dell’emolumento all’interno dello stipendio tabellare.
Elemento Perequativo
I chiarimenti riguardano la valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza della voce stipendiale denominata “elemento perequativo”, introdotta dai CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 tra Aran e parti sociali. L’elemento è stato corrisposto al personale del comparto Funzioni Centrali, il Comparto Istruzione e Ricerca, il comparto Funzioni Locali e quello della Sanità e valeva circa 20-30 euro lordi mensili. L’Inps ha precisato (messaggio n. 3224/2018) che la voce non è utile ai fini della determinazione della misura della quota A di pensione dei dipendenti pubblici (con riferimento all'anzianità maturata entro il 31.12.1992) essendo queste voci soggette al criterio della riserva di legge; nè tale voce è computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 come modificata dalla legge 177/1976. Idem per quanto riguarda il TFS ed il TFR.
I CCNL 2019-2021 hanno stabilito la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva con il conseguente assorbimento dello stesso all’interno dello stipendio tabellare. L’assorbimento è avvenuto con le seguenti decorrenze:
Dal 1° luglio 2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali;
Dal 1° febbraio 2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca;
Dal 1° gennaio 2023 per il personale del comparto Funzioni Locali;
Dal 1° dicembre 2022 per il personale del comparto Sanità.
Ebbene, spiega l’Inps, il conglobamento comporta che l’elemento perequativo, a decorrere dalle citate decorrenze:
diventa pensionabile anche ai fini della quota A della pensione e della relativa maggiorazione del 18% prevista dalla legge n. 177/76;
diventa pensionabile ai fini del TFS e del TFR.
In altri termini con l’assorbimento è come se si fosse verificato un aumento dello stipendio tabellare con risvolti positivi sul trattamento di quiescenza e di previdenza. Ad essere avvantaggiati dalla novità saranno prevalentemente i dipendenti pubblici, cessati dal servizio a decorrere dalle date sopra citate, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e/o che sono assoggettati al TFS.
https://www.pmi.it/economia/lavoro/418458/pubblico-impiego-aumento-pensi...