Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Per principio generale, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta ad un Carabiniere si può ritenere illegittima quando risulta chiaramente affetta da vizio di ragionevolezza e proporzionalità.

Tale regola si ricava indirettamente dalla lettura della sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, Sezione 2, la n. 1113/14.

La questione di diritto che si è posta riguardava la legittimità della sanzione disciplinare di stato irrogata in relazione all'uso occasionale di sostanze stupefacenti.

Come è ormai noto, la giurisprudenza ha ritenuto che l'accertata assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti, determina nei confronti del militare una violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti da quest'ultimo con il giuramento prestato al momento dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, dal momento che tale forza di polizia è impegnata istituzionalmente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi anche allo spaccio ed alla detenzione di sostanze stupefacenti, compiti incompatibili con l'uso e quindi l'acquisto di dette sostante.

Nel caso in cui la condotta venga in contrasto con il giuramento prestato presso l'Istituzione di appartenenza, sussiste il nesso di proporzionalità tra i fatti accertati e la sanzione irrogata al carabiniere scelt

 La sanzione inflitta dipende dall'esito del procedimento disciplinare e, quando i fatti accertati sono stati ritenuti particolarmente gravi dall'Amministrazione, avendo il militare posto in essere una condotta contraria ai principi di moralità e rettitudine che ha compromesso la relazione fiduciaria con l'Arma dei Carabinieri e leso il prestigio della stessa, essa si giustifica.

Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che qualunque comportamento riconducibile, sulla base di un giudizio di merito che spetta solo all'Amministrazione, alla violazione del giuramento o contrario alle finalità del Corpo, è considerato grave e ad esso consegue la perdita del grado "sanzione unica ed indivisibile", non suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo.

Riassuntivamente, il Militare che voglia prevenire tale rigida sanzione ( al limite opponendosi efficacemente all'incolpazione disciplinare ), dovrà dimostrare di essersi attenuto alle seguenti semplici ma fondamentali regole:

1)  moralità,

2)  rettitudine,

3)  coerenza tra comportamento e contenuto del giuramento,

4)  coerenza tra condotta professionale e gli scopi del Corpo di appartenenza.

In definitiva, l'eventuale giudizio disciplinare dovrà conformarsi a quei canoni di ragionevolezza e proporzionalità già richiamati: in caso contrario la difesa dell'incolpato potrà agevolmente travolgerlo.

avv. Francesco Pandolfi
Fonte:
(www.StudioCataldi.it

Argomento: 
Sentenze