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Queste fattispecie differiscono, nella sostanza, rispetto a quella tipizzata dal d.p.r. n. 3 del 10.01.1957, ove si prevede invece solo un principio di carattere generale utile alla riammissione in servizio nel rapporto di pubblico impiego civile, ossia "vacanza del posto e cessazione dal servizio non avvenuta in applicazione di disposizioni transitorie o speciali".
CHE COSA FARE IN CASO DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO?
Nel caso si dovesse verificare che il militare venga collocato in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa a fronte dell'ìnfermità fruibile in un quinquennio, chi tra i sottoufficiali volesse domandare la riammissione in servizio nonpotrà utilizzare l'argomento previsto nell'art. 132 d.p.r. n. 3/57, considerato che questo è diretto a regolamentare solo ed esclusivamente il personale con rapporto di pubblico impiego civile.
Potrebbe pertanto rivelarsi inutile un ricorso avanti i Magistrati amministrativi teso a far valere la norma "civilistica" nell'ambito del rapporto "militare"; anzi il Consiglio di Stato, come del resto già verificatosi nella vicenda esaminata nella sentenza n. 2225/15, ricorderebbe che la questione è ormai sufficientemente chiarita semplicemente focalizzandosi sul concetto chiave: la normativa posta dalla legge n. 599 del 31 luglio 1954 costituisce una disciplina speciale in ragione della indubbia peculiarità del rapporto d’impiego dei militari.
Per evitare quindi di prestare il fianco alla avveduta Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, magari con domande che posso presentarsi infondate e quindi pericolose sul piano delle conseguenze processuali, sarà bene formulare l'istanza basandola sui due criteri normativamente previsti: riacquistata idoneità fisica a seguito di lesioni riportate per causa di servizio, di guerra o comunque riferibili alla guerra, altresì richiamo in servizio previo consenso dell’interessato, a carattere temporaneo.
avv. Francesco Pandolfi
Fonte: (www.StudioCataldi.it)