Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La Commissione Difesa della camera ha ripreso l'esame delle proposte di legge in tema di rappresentanza militare. Ai Ddl Scanu, D’Arienzo e Duranti, si sono aggiunti ora quelli dell’on. Corda e dell’on. Cirielli. Il presidente della Commissione.Elio VITO ha reso noto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità che la Commissione svolga una riflessione anche sulle due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) emesse il 2 ottobre 2014 in merito ai ricorsi «Matelly vs Francia» (n. 10609/10) e «ADEFDROMIL vs Francia» (n. 32191/09), concernenti il divieto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. Al riguardo sottolinea che nelle sentenze citate la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che da parte della Francia vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernente la libertà di riunione e di associazione….

 

Questo il resoconto parlamentare:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. 
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679-novies Governo.
 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679-novies).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

  Elio VITOpresidente, comunica che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 
  Avverte, quindi, che sono state assegnate alla Commissione la proposta di legge C. 2591, a prima firma dell'onorevole Corda, la proposta di legge C. 2609, a prima firma dell'onorevole Cirielli, e il disegno di legge del Governo C. 2679-novies, i quali, vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge che erano già all'ordine del giorno della Commissione, sono stati ad esse abbinati. 
  In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge del Governo C. 2679-novies, ricorda che esso risulta dallo stralcio dell'articolo 21, commi 16-20, del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679), disposto dalla Presidente della Camera lo scorso 30 ottobre. 
  A tal proposito, ricorda che già in data 21 ottobre, quando le anticipazioni di stampa riportavano che il Governo si preparava ad inserire nel disegno di legge di stabilità alcune disposizioni in materia di rappresentanza militare, aveva ritenutoPag. 44opportuno investire della questione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e – avendo verificato che le sue valutazioni erano condivise – aveva scritto una lettera alla Presidente della Camera per richiamare la sua attenzione sul fatto che le disposizioni in questione avevano carattere prettamente ordinamentale ed erano pertanto estranee al contenuto proprio della legge di stabilità, come definito dalla legge di contabilità generale. Nella medesima lettera, aveva inoltre evidenziato che l'inserimento di norme sulla rappresentanza militare nel disegno di legge di stabilità, cioè in un provvedimento assegnato primariamente alla Commissione bilancio, costituiva un fatto censurabile sotto il profilo della correttezza dei rapporti tra Governo e Parlamento, dal momento che la Commissione difesa della Camera sta lavorando a una riforma complessiva della materia e che è tale Commissione, quindi, la sede nella quale dovrebbero essere discusse anche le proposte del Governo. 
  Prende pertanto atto con soddisfazione dello stralcio disposto dalla Presidente della Camera, anche alla luce del parere espresso al riguardo dalla Commissione Bilancio ai sensi del regolamento. 
  Avverte, quindi, che il CO.CE.R. della Guardia di Finanza ha fatto pervenire un documento, indirizzato alle competenti Commissioni e al Governo, con il quale si esprime apprezzamento per lo stralcio e si auspica che i lavori parlamentari possano riprendere in modo corretto e celere. 
  Prima di dare la parola alla relatrice, onorevole Villecco Calipari, ricorda da ultimo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità che la Commissione svolga una riflessione anche sulle due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) emesse il 2 ottobre 2014 in merito ai ricorsi «Matelly vs Francia» (n. 10609/10) e «ADEFDROMIL vs Francia» (n. 32191/09), concernenti il divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. Al riguardo sottolinea che nelle sentenze citate la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che da parte della Francia vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernente la libertà di riunione e di associazione.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARIrelatore, riferendo in merito ai progetti di legge da ultimo abbinati, osserva che la proposta di legge Corda ed altri C. 2591, composta da 19 articoli, nell'abrogare le disposizioni di cui al Capo III del libro III del Codice dell'ordinamento militare in materia di organismi della rappresentanza militare, introduce una serie di norme concernenti l'esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare. 
  In particolare, la proposta di legge riconosce agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto di associarsi in sindacati, costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e autofinanziati con il contributo dei propri iscritti. 
  I sindacati in esame: tutelano gli interessi degli iscritti senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi; hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci e di farli adottare e approvare dagli iscritti con le modalità stabilite dallo statuto costitutivo nazionale; formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti e sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari e i rappresentanti degli enti; trattano la tutela individuale e collettiva dei militari (con particolare riferimento al trattamento economico, orario di lavoro licenze, le aspettative e i permessi, disciplina generale); possono altresì fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e di concertazione ai vari livelli; possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari inPag. 45servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile; presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato (tale facoltà è riconosciuta ai sindacati nazionali delle Forze armate firmatari dei contratti nazionali che hanno conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale). 
  A loro volta le rappresentanze unitarie di base vengono costituite proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie rappresentate, ovvero: la categoria «A» degli ufficiali; la categoria «B» dei marescialli ed ispettori; la categoria «C» dei sergenti e sovrintendenti; la categoria «D» dei volontari e assimilati in servizio permanente, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo; la categoria «E» dei volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati; la categoria «F» dei carabinieri e dei finanzieri in ferma quadriennale. 
  Per quanto riguarda i rappresentanti componenti delle rappresentanze unitarie di base, essi: sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo, con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di un terzo degli eletti; sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità; possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, concertano sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico; vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza; trattano con le regioni e con gli enti locali di riferimento specifiche materie; hanno facoltà, infine, di chiedere la presenza di dirigenti sindacali nazionali o territoriali alle proprie assemblee di base, di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di Sottosegretari di Stato del settore interessato, del presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente. 
  Per quanto riguarda la proposta di legge C. 2609 Cirielli ed altri, segnala che essa è l'unica delle proposte di legge abbinate che utilizzi lo strumento della delega legislativa al Governo per intervenire sulla materia in esame. 
  In particolare, la proposta prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sia tenuto ad adottare un decreto legislativo finalizzato a: modificare alcune disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995 (in materia di procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) al fine di tener conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 183, del 4 novembre 2010 (cosiddetto collegato lavoro) che ha riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti; modificare il funzionamento degli organismi della rappresentanza militare così come attualmente disciplinati sia dal codice dell'ordinamento militare, sia dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). 
  Per quanto riguarda i principi e i criteri direttivi, il Governo è tenuto a: riconoscere esclusivamente al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e alle sue articolazioni la legittimità a partecipazione, in rappresentanza del personale, alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; mantenere la struttura della rappresentanza militare interna all'ordinamento, anche riarticolandola su due livelli, previo incremento dei componenti dell'organo centrale, il quale è a carattere nazionale e interforze e che può riunirsi, anche separatamente, per sezioni di Forza armata o di Corpo armato ovvero distintamente per il comparto difesa e per il comparto sicurezza, nel caso in cui debbano essere trattate autonomamente le problematiche del personale delle Forze armate e dei Corpi armati. Sono istituiti anche organi di base a livello locale (tutti i consigli devono essere composti al fine di garantire la rappresentatività di tutte le categorie del personale delle Forze armate); riconoscere agli organi di rappresentanza la trattazione e la possibilità di proporre ai rispettivi comandi istanze collettive nelle seguenti tematiche: attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale del personale e dei familiari; benessere e condizione di vita del personale militare, edilizia residenziale e trasporti; condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro; alloggi, sale convegno e mense; riconoscere al COCER la possibilità di formulare proposte in materia di trattamento economico fondamentale e accessorio, in tema di articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio, per licenze, aspettative e permessi, in materia di alloggi, nelle attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari, in tema di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e condizioni igienico-sanitarie sul trattamento economico di missione e di trasferimento ed infine in materia di trattamenti previdenziali; disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e individuare la composizione dei consigli della rappresentanza militare con l'indicazione dei requisiti di eleggibilità; vietare il cumulo di più cariche all'interno degli organismi della rappresentanza militare; stabilire la durata del mandato in quattro anni con la possibilità di essere rieletti per due sole volte; individuare opportune soluzioni per tutelare il delegato nell'espletamento del mandato, assicurando altresì il necessario avvicendamento nella carica di delegato senza pregiudicare il normale assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche previste per ciascun ruolo e grado; escludere dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare; disciplinare le modalità e la periodicità delle riunioni del Consiglio; definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi parlamentari, di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto sicurezza; prevedere facoltà e limiti del mandato dei rappresentanti. 
  Da ultimo, si sofferma sul disegno di legge C. 2679-novies, che – come ricordato dal presidente – trae origine dallo stralcio dell'articolo 21, commi 16-20, del disegno di legge di stabilità disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014. Al riguardo rileva che la proposta interviene sul testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare nella parte in cui reca la disciplina riguardante gli organismi della rappresentanza militare. 
  In particolare, il comma 16 abroga l'articolo 872 che attualmente suddivide, ai fini della rappresentanza militare, il personale militare in diverse categorie; il comma 17 sostituisce il comma 3 dell'articolo 873 riducendo da 63 a 32 il numero complessivo massimo dei componenti del COCER e affidando ad un apposito decreto del ministro della difesa il compito, di rideterminare, nel rispetto del richiamato limite la composizione dei COCER; il comma 18 sostituisce il comma 2 dell'articolo 874 riducendo da 240 a 120 il numero complessivo massimo dei componenti del COIR e affidando ad un apposito decreto del Ministro della Difesa il compito di rideterminare, nel rispetto del richiamato limite la composizione dei COIR; il comma 19 interviene sull'articolo 935 al fine di prevedere ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 500 elettori, o frazione superiore alla metà, in sostituzione dell'attuale previsione che prevede un rappresentante ogni 250 elettori; il comma 20 prevede, da ultimo, che a decorrere dal primo gennaio 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013. In merito a tale comma la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame osserva che i conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta. 
  In conclusione, dopo aver sottolineato che la lettera con la quale il presidente della Commissione ha rappresentato alla Presidente della Camera l'opportunità di stralciare dal disegno di legge di stabilità le disposizioni sulla rappresentanza militare era unanimemente condivisa dalla Commissione, annuncia di essere in condizione, qualora la Commissione convenga nel senso di procedere in questo modo, di predisporre una proposta di testo unificato sulla base dei progetti di legge che sono stati fino a questo momento presentati e degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso del dibattito e delle numerose audizioni svolte dalla Commissione. 
  Aggiunge che sarà sua cura riferire alla Commissione, fin dalle prossime sedute, in merito non solo alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamate dal presidente, ma anche delle sentenze della Corte costituzionale su questa materia e di una recente pronuncia del TAR del Lazio. Sottolinea peraltro la necessità di procedere celermente nell’iter per dare risposte in tempi rapidi a una domanda di riforma che viene rivolta al Parlamento ormai da varie legislature.

  Elio VITOpresidente, nel ringraziare la relatrice per la relazione integrativa, sottolinea come sia stato importante procedere all'aggiornamento dei lavori della Commissione su questa materia, anche per dare un segnale della volontà della Commissione di procedere speditamente. 
  Premesso quindi di concordare sull'opportunità che la relatrice proceda alla predisposizione di una proposta di testo unificato, si riserva di proporre all'ufficio di presidenza di svolgere un nuovo, rapido ciclo di audizioni dei COCER su tale testo.

  Gianluca RIZZO (M5S) domanda alla relatrice se ritenga che possa costituire un'utile alternativa l'ipotesi di predisporre il testo unificato nell'ambito di un comitato ristretto.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD)relatore, si dichiara disponibile a predisporre il testo unificato nell'ambito del comitato ristretto, a condizione però che questo serva ad accelerare l'iter di esame dei provvedimenti, e non a rallentarlo.

  Gianluca RIZZO (M5S) assicura che il Movimento 5 Stelle guarda con grande premura alle proposte di legge in esame, condividendo la volontà di fare presto.

  Vincenzo D'ARIENZO (PD) condivide la necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale e manifesta la disponibilità del suo gruppo a proseguire i lavori nella sede di un comitato ristretto, purché questo si riveli funzionale alla produzione di un lavoro accurato e tempestivo.
  Evidenzia, infine, con riferimento alla proposta del presidente, l'opportunità di svolgere, sul testo unificato, esclusivamente l'audizione delle rappresentanze del CO.CE.R. Interforze, e questo sempre nell'ottica di accelerare il più possibile l’iter di esame.

  Elio VITOpresidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

>> IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELL'ON. CORDA (M5S)

>> IL TESTO DELL'ON. CIRIELLI (FI)

Argomento: 
Parlamento