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Presupposto per la percezione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art.1, comma 1, della legge 29.03.2001, n.86 come pure delle indennità di cui all’art.47, comma 5, del D.P.R. 18.06.2002, n.164 (2) ed all’art.21 della legge 18.12.1973, n.836 (3) – , è innanzitutto che il trasferimento avvenga “d’autorità” .
Anche il trasferimento di pubblici dipendenti ad altre sedi di servizio, disposto dall’Amministrazione a seguito della soppressione della struttura alla quale i dipendenti erano originariamente assegnati, necessariamente si qualifica come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta di carattere organizzativo della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, essendo ininfluente la circostanza che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stata contestualmente offerta la possibilità di indicare, peraltro, entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi alle quali avrebbero gradito di essere assegnati” (cfr., fra le varie, C.d.S., Sez.IV, 12.07.2007, n.4136).
Infatti, “il trasferimento a domanda postula … la possibilità per il pubblico dipendente di una libera scelta fra la permanenza nella sede di appartenenza e l’assegnazione ad una nuova sede di servizio, evidentemente più gradita” e questa possibilità non sussiste nel caso della soppressione del Reparto, che “comporta la necessità per gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di rinunciare quindi, per un preminente interesse pubblico, all’opzione di cui si è detto” (cfr. C.d.S., Sez.IV, n.4136/2007 cit.).
Conseguentemente, “ove il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell’amministrazione”, come appunto nel caso di soppressione o dislocazione di reparti o relative articolazioni, “la dichiarazione di gradimento del personale … altro non costituisce che mera manifestazione di assenso o disponibilità alla nuova destinazione” (cfr., fra le varie, C.d.S., Sezione IV, 07.06.2012, n.3383).
La suddetta conclusione è stata convalidata dallo stesso legislatore, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art.1 della legge n.86/2001 (cfr. art.1, comma 163, legge n.228/2012), ai sensi del quale: “L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”. In tal modo, è stato definitivamente stabilito, che il trasferimento disposto “a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni” è, a tutti gli effetti, un “trasferimento d’autorità”.
Ciò comporta, come di recente chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che: “prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art.1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n.228 – che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n.86 – spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti” (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria, 29.01.2016, n.1).
Per i trasferimenti, a seguito di soppressione o dislocazione di reparti, successivi al 31.12.2012, invece, l’indennità di cui alla legge n.86/2001 non compete al personale trasferito a sede di servizio limitrofa, pur se distante oltre 10 km dalla precedente
Il concetto di “sede di servizio limitrofa” non è stato esplicitato dal legislatore.
Invitato alle opportune precisazioni già in sede di discussione parlamentare, il Governo, in data 21.12.2012, ha però approvato un ordine del giorno che lo impegna: “a interpretare correttamente la disposizione in esame, in sede clash royale free gems no human verification applicativa, nel senso che l’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito – a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza – ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri” (9/5534-bis-B/35. Cirielli).
L’aggettivo limitrofo, dunque, deve intendersi nel senso che, peraltro, gli è letteralmente ed etimologicamente proprio, ovvero: “limitrofo: agg. · confinante, adiacente … · Limitrofo indica in senso proprio ciò che è confinante, adiacente” (cfr. Lo Zingarelli 2013, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli Editore, Bologna); “limitrofo: agg. · confinante, finitimo” (cfr. Vocabolario della lingua italiana Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011); “limitrofo: agg. · situato o stanziato immediatamente oltre i confini” (cfr. Dizionario della lingua italiana Devoto – Oli, Le Monnier 2002); “limitrofo agg. (sec.XVIII)· situato immediatamente oltre i confini. Prestito latino di origine greca: da lat. tardo limitrophus “di confine, di frontiera”, aplologia di limitotrophus, dal gr. tardo limitotròphos, comp. di limiton, dal lat. limes-itis “confine”, e –trophos, dalla radice di trépho “nutrire”; termine giuridico che indicava i terreni concessi in sfruttamento ai soldati romani lungo i confini dell’Impero” (cfr. Etimologico Le Monnier, Milano 2010).
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