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L’INPS, con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, fornisce le prime indicazioni riguardanti la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, nonché per centri estivi, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Bonus baby sitting
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
• iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
• personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• medici
• infermieri (inclusi ostetrici);
• tecnici di laboratorio biomedico;
• tecnici di radiologia medica;
• operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.
Bonus centri estivi
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.