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Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 20 ottobre del decreto legge n. 129 sulle "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" diventa ufficiale lo stop dell'attività degli Agenti di riscossione fino al termine del 2020. Il provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla sua ufficialità. Riscossione
A fornire dettagliate spiegazioni sui casi delle nuove notifiche di atti di pagamento che il decreto Agosto aveva lasciato irrisolto ci pensano i chiarimenti nuove faq che l'Agenzia delle entrate-Riscossione: il concessionario della riscossione spiega che fino al 31 dicembre non vi saranno notifiche, nemmeno via Pec, di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di ogni altro atto della riscossione.
Restano sospesi fino alle fine dell'anno anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Per quanto riguarda i pagamenti sospesi tutti i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Cartelle esattoriali, le escluse dalla proroga
La proroga, però, non abbraccia tutte le cartelle esattoriali. Ad esempio per le rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il termine di pagamento rimane fissato al 10 dicembre 2020, come previsto dal dl n. 34/2020 decreto rilancio. Lo slittamento delle notifiche riguarda solo i carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020, sempre che non rientrino tra quelli interessati dalla proroga introdotta dal decreto Rilancio. Restano valide le proroghe già definite, mentre alcune cartelle in via di scadenza o di prescrizione non sono comprese: ad esempio l'Imu e la Tari, il bollo auto o altre entrate patrimoniali, come i contributi previdenziali.
Per questi tributi e tasse subentra ora la proroga di 12 mesi, limitatamente ai termini di prescrizione e decadenza a fine 2021 e ai carichi affidati all'Ader in tutto il periodo di sospensione.
Ancora c'è una proroga specifica che riguarda i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Vengono prorogati di 12 mesi il termine per la perdita del diritto al discarico ovvero la procedura che consente all'agente della riscossione di "liberarsi" del carico ricevuto, comunicando all'ente creditore l'inesigibilità della pretesa; i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Nel primo caso, nello specifico, è stabilito che l'agente della riscossione non può chiedere il discarico, e pertanto resta responsabile verso l'ente affidante, se non ha notificato la cartella di pagamento prima del nono mese successivo a quello di ricezione del ruolo. Il decreto legge interviene su tale disposizione, prevedendo un differimento di 12 mesi riferito a tale scadenza; la proroga opera però sempre e unicamente per gli affidamenti eseguiti all'agente della riscossione nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.
Gabriella Lax
Fonte:
(www.StudioCataldi.it)
>> ILTESTO DEL DECRETO