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Alla Corte costituzionale il nuovo inquadramento degli ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017.
Il ricorrente, un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione della disposizioni recate dal d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento egli aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, cioè il grado apicale del ruolo degli ispettori.
In estrema sintesi il ricorrente contesta la legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lg. n. 95 del 2017 che hanno disciplinato il riordino della carriere degli ispettori e il primo inquadramento del personale già appartenente a tale ruolo.
Tar Valle d’Aosta 5 marzo 2018
Militari, forze armate e di polizia – Carabinieri - Ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – Inquadramento ex artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 66 del 201 – Violazione artt. 76 Cost. e 8, comma 1, lett. a), l. n. 124 del 2015 – Non manifesta infondatezza.
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’art. 76 Cost. e all’art. 8, comma 1, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124 (1).
(1) Ha premesso il Tar che nell’ordinamento precedente al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che – lo si ripete - non è un grado gerarchico) di “luogotenente”.
Il nuovo sistema ha previsto (art. 1291, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’art. 15, d.lgs. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).
L’art. 1293, d.lgs. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
Il Tar ha quindi esaminato due disposizioni transitorie: a) l’art. 2252, commi 1 e 2, (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), cioè le disposizioni che prevedono l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2107 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi; b) l’art. 2253-bis, commi 1 e 3, cioè le disposizioni che disciplinano l’attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianità di servizio maggiore di otto anni.
In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno a rilievi di incostituzionalità.
In particolare, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se l’istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) - la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’art. 8, l. 7 agosto 2015, n. 124.