Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 La  terza sezione del T.A.R di Lecce ha riconosciuto, e ribadito, il diritto a percepire le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile. Nello specifico il Tar di Lecce si è pronunciato sul ricorso presentato da un Ufficiale in servizio permanente della Marina Militare che, a seguito di accertamenti sanitari venne dichiarato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della L. 266/99. A seguito di tale provvedimento il ricorrente fu collocato in aspettativa in attesa di essere reintegrato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. A tal punto il lavoratore avanzò la propria istanza al Ministero per transitare nei ruoli del personale civile della Difesa in virtù dell'applicazione delle disposizioni dell’allora vigente art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266 (oggi identica disposizione è contenuta altresì nell'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010) e dell’ art. 1, del D.M. n. 22680 del 18 aprile 2002 che stabilivano che “il personale delle forze armate e dell’arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa... omissis... 

… semprechè l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”. Poiché al momento della pronuncia del giudizio di non idoneità il ricorrente aveva già superato il limite massimo dei dodici mesi di aspettativa, il Ministero continuò a corrispondere al miliare la retribuzione, già decurtata del 50% così come previsto dall’ art. 26 della Legge n. 187/1976, per tutto il periodo di aspettativa susseguente alla pronuncia del giudizio di non idoneità. Tuttavia, sebbene le norme che regolavano il transito all’impiego civile, ed in particolare l’art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 stabilivano che “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”, e al successivo comma 7 che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione [150 giorni] in ordine all’accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, al ricorrente veniva corrisposto il 50% dello stipendio dovuto, anche oltre il termine dei 150 giorni previsti affinchè si formasse il silenzio assenso in ordine all’accettazione della domanda di transito. L’amministrazione di fatto reintegrò il dipendente dopo ben diciotto mesi dalla ricezione della domanda di transito. La tesi quindi formulata dal ricorrente nel proprio ricorso era che, decorso il termine stabilito dalla stessa amministrazione stessa per la tacita accettazione della domanda, il lavoratore avrebbe dovuto essere reintegrato immediatamente nella propria attività lavorativa o, per lo meno, avrebbe dovuto percepire nuovamente lo stipendio per intero data la cessazione delle cause ostative al reintegro in servizio e che, pertanto, non poteva essere addebitata al dipendente anche l’inerzia dell’Amministrazione, mentre già subiva il duplice nocumento di dover condurre una vita forzatamente inoperosa e di dover affrontare la quotidianità con i propri mezzi di sostentamento dimezzati. Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione delle somme non corrisposte a titolo di retribuzione dal giorno della pronuncia del giudizio di non idoneità al giorno della riassunzione nei ruoli del personale civile della Difesa o, in subordine la restituzione delle somme non corrisposte dalla data in cui la domanda di transito si intendeva tacitamente accolta. Tale tesi veniva accolta dal T.A.R. di Lecce che con la citata sentenza stabiliva che: il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili. La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta"… omissis…Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda. Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto. Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente. Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all'interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una "inidoneità", la quale però, dopo l'accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più. Il Tribunale ritiene, quindi, che mentre [nel periodo compreso nei 150 giorni dalla non idoneità, ndr] è pienamente corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo…, dove, con l'accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell'inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato. In definitiva il ricorso va accolto, solo in parte, limitatamente cioè alla richiesta di corrispettivo pieno (non decurtato) dal ….. (decorrente dallo spirare del termine di centocinquanta giorni, per l'accettazione del transito da parte della P.A.) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011”. Con tale pronuncia l’Amministrazione resistente è stata quindi condannata al pagamento del corrispettivo pieno (non decurtato) dalla decorrenza dei 150 giorni dalla data della non idoneità al servizio militare fino alla concreta assegnazione ai ruoli dei dipendenti civili. Avv. Laura Lieggi

Tratto da: www.studioavvocatolieggi.com

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