Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La sola dicitura "esigenze organiche e di servizio", senza una effettiva dimostrazione delle cause ostative, risulta insufficiente a respingere un'istanza di trasferimentoAncora una volta il Consiglio di Stato è stato chiamato a risolvere qualche nodo riguardante la disciplina giuridica generale sui trasferimenti del personale militare.

In occasione della sentenza n. 859 del 3 febbraio 2020, la Sezione 2 del Supremo Consesso ha chiarito perchè non si può giustificare una condotta contraddittoria dell'amministrazione militare circa i provvedimenti di trasferimento dei propri dipendenti.

Lo spunto per risolvere il problema arriva da una questione pratica che, schematizzata nei suoi termini più essenziali, è la seguente.

In pratica i giudici accolgono il ricorso dell'interessato in quanto ritengono contraddittoria la condotta dell'amministrazione che non indica adeguatamente le ragioni per le quali, liberatosi un posto, non lo abbia assegnato al ricorrente posto in graduatoria in una posizione immediatamente successiva a quella del militare rinunciatario.

La vicenda si snoda nell'ambito di una procedura indetta dal Comando per l'individuazione di militari da trasferire a domanda secondo le esigenze organizzative del Corpo: l'interessato risulta il primo dei militari esclusi in ordine di graduatoria, non collocandosi quindi in posizione utile per il richiesto trasferimento. Però, il collega collocatosi utilmente nella posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente rinuncia al trasferimento. L'appuntato dunque impugna il provvedimento evidenziando la contraddittorietà dell'amministrazione, in quanto ha lasciato un posto vacante che appena un attimo prima aveva deciso di assegnare ad altro militare che, come detto, vi ha rinunciato.

Le ragioni del ministero

C'è da dire che l'amministrazione costituita in giudizio critica fortemente la sentenza di primo grado, favorevole per il militare: i motivi della critica risiedono nel fatto che, a dire della difesa erariale, il provvedimento amministrativo è per sua natura caratterizzato da una forte discrezionalità, che richiama i principi di indipendenza ed autonomia a presidio dell'ordinamento militare e della sua organizzazione.

Motivo per cui, sempre stando alla difesa del Ministero, i provvedimenti dell'amministrazione sono ordini che non richiedono alcuna motivazione, dal momento che le linee gerarchiche degli organismi militari, per evidenti e superiori ragioni di interesse pubblico devono disporre sempre e rapidamente di tutto il personale, allocandolo ove le esigenze di servizio lo richiedono.

I magistrati accordano la tesi del militare

Il C.d.S., pur ovviamente non disconoscendo i principi richiamati dal Ministero circa i provvedimenti di trasferimento dei militari, fa notare che nel caso concreto effettivamente l'Ente militare ha tenuto una condotta non lineare.

In effetti, l'aver indetto una procedura volta all'individuazione di militari idonei al trasferimento, evidenzia che vi era un'esigenza organizzativa in questo senso.

Esigenza che, in assenza di una specifica motivazione, non può ritenersi ragionevolmente superata in un così breve lasso di tempo (un mese) quale quello intercorrente fra la notifica all'appellato del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento e l'istanza di revoca al trasferimento presentata dal militare risultato idoneo.

Per altro, sottolinea il Collegio, va confermata la disparità di trattamento sottesa al provvedimento impugnato in relazione al fatto che il trasferimento era stato accordato al militare che poi ha rinunciato, e immediatamente dopo negato al ricorrente subentrato utilmente in graduatoria, senza che ciò fosse supportato da idonea motivazione. (Studio cataldi)

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