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Per legittimare un diniego al trasferimento temporaneo per l’assistenza dei figli minori di tre anni ai sensi dell’articolo 42 bis del D.Lgs. n.51/2001 non è sufficiente “il solo dedurre la carenza di personale”.

Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 4163/2023 del 24 aprile 2023 ha rigettato il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza emessa da un Tribunale Amministrativo Regionale, concernente un trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001.

Con la menzionata sentenza n.4163/2023 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha sancito in particolare:

“l’illegittimità della motivazione del diniego in quanto incentrata sull’esistenza di ordinarie esigenze di servizio, dovute alla sofferenza dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza fare specifico riferimento a esigenze di urgenza, complessità o impossibilità di soluzioni alternative tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto dall’interessato e che, pertanto, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento di una provvidenza normativa introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenera età”;

“che l’art. 42- bis – anche dopo la novella operata dall’art. 14,comma 7, della legge n. 124/2015 – non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo ad ottenere l’auspicata assegnazione temporanea, ma un interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della Pubblica Amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge (a maggior ragione allorquando il beneficio de quo venga richiesto da un militare)”;

che “deve ribadirsi che l’Amministrazione è comunque tenuta, nell’apprezzamento delle eccezionali esigenze ostative (che per le ragioni di specificità relative all’ordinamento militare possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti alla struttura di attuale servizio), ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente (in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale), ed a limitare il dissenso a casi o a esigenze eccezionali congruamente illustrate, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante”.

Il massimo organo giurisdizionale ha quindi respinto l’appello proposto dalla Guardia di Finanza, compensando tra le parti le spese di lite.

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