Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Cosa cambia in materia di visite fiscali a seguito dell’istituzione del “Polo Unico” INPS  che è entrato in operatività dal 1 settembre 2017 e gestirà le visite mediche di controllo dei lavoratori sia pubblici che privatiRiportiamo la nota di FLP Difesa

 

“La FLP informa che l’INPS, con il messaggio n° 3265 del 09.08.2017, ha fornito le prime istruzioni amministrative ed operative, riferite all’attuazione degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27.05.2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali, per una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto in tempi successivi, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo. Le norme legislative richiamate prevedono dal 1° settembre 2017, l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle PP.AA., in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Il DLvo n° 75/2017 prevede, oltre alla revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni sulla base di un “Atto di indirizzo” adottato con apposito D.M., anche l’emanazione di un apposito ulteriore D.M., per l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

L’Inps ha riportato nel messaggio, le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico e che costituiranno la platea di riferimento per gli accertamenti medico fiscali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, salvo diverso orientamento ministeriale. Le categorie in argomento elencate nel paragrafo 2. del messaggio, sono quelle rientranti nell’ex art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ad esempio: tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Università, gli IACP, tutti gli enti EPNE, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie, ecc…) e nell’ex art. 7, comma 1 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ad esempio: personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, magistrati, avvocati e Procuratori dello Stato, Docenti e ricercatori universitari, ecc…). Sono, altresì, compresi nell’ambito del personale per i quali trova applicazione la disciplina dell’art. 55-septies i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Le disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) e dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario). Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa gli Enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

Come stabilito dal D. Lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, come di consueto, tramite Portale.

Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro gli esiti dei verbali (incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale) mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.

In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto – come precisato nel successivo paragrafo 8 – la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

Nulla è innovato per le PA non rientranti nella platea dei destinatari della norma, che potranno sempre richiedere, nelle usuali modalità, la VMC. Le stesse saranno tenute al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto, che emetterà regolare fattura.

A fronte della richiesta datoriale o della disposizione d’ufficio, la VMC verrà assegnata, come di consueto ai medici di lista che collaborano con l’Istituto.

Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti.

Nulla è innovato con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico per la quale l’INPS continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica. Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001). Non compete all’INPS istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.

Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.

DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE “

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