Tu sei qui
Salta, almeno per ora, la fascia unica di reperibilità per le visite fiscali, una delle novità di maggior rilievo prevista dai decreti correttivi alla riforma Madia del Pubblico impiego. Il nuovo regolamento per “l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia”, firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre scorso conferma infatti le attuali fasce orarie di reperibilità: 7 ore per i dipendenti pubblici, 4 per quelli privati. Il ministero della Pubblica amministrazione avrebbe motivato la scelta spiegando che dalla parificazione deriverebbe una riduzione delle finestre orarie per gli statali e dunque «una minore incisività della disciplina dei controlli».
Sette ore contro quattro
Nel dettaglio, il decreto 206/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica di palazzo Chigi (in vigore da mercoledì 13 gennaio) individua le fasce di reperibilità tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi), mantenendo così gli orari attualmente previsti per i dipendenti pubblici e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, dove le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19. D'altra parte erano due le strade percorribili: allargare gli spazi per i lavoratori del privato, come più volte proposto dal presidente Inps Tito Boeri, che si era espresso per portare tutti a sette ore; oppure accorciare la reperibilità per gli statali, opzione però giudicata non percorribile dalla Funzione pubblica.
Boeri (Inps): con no ad armonizzazione rischio meno visite per Pa
Ma la mancata armonizzazione - mette oggi in guardia Boeri - «rende più difficile realizzare quelle economie di scala che sono alla base della scelta del polo unico» (il Polo unico per le visite mediche di controllo, pure previsto dalla riforma Madia che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati, ndr), e potrebbe addirittura «far diminuire le visite fiscali nella Pa». «Se ci sono due dipendenti malati, uno pubblico e uno privato in una piccola località - spiega il presidente Inps - per ridurre i costi unitari dei controlli si potrà essere costretti a rinunciare a visitare sia l'uno che l'altro».
La linea del ministero
Palazzo Vidoni, già alla fine di agosto, in occasione del parere del Consiglio di Stato sul provvedimento, aveva invece osservato come «l'armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli».
Sì ai controlli «con cadenza sistematica e ripetitiva»
Accantonata l'armonizzazione della fasce orarie, i 10 articoli del Regolamento confermano l'altra novità annunciata, ovvero la possibilità da parte dell'Inps di effettuare controlli medici a domicilio (affidati ad uno dei 1.300 medici iscritti alle liste speciali per le visite fiscali) con «cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale» (articolo 2).
La stretta sulle cause di esclusione
Tra le novità rientra anche la stretta relativa alle ipotesi di esclusione dall'obbligo di reperibilità del dipendente in malattia, che passano dalle 5 individuate da un Dm Brunetta del 2009 (patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici connessi a invalidità riconosciuta, e dipendenti già interessati da visita fiscale, per il periodo di prognosi indicato nel certificato) a tre. L'articolo 4 del nuovo regolamento conferma come infatti come cause di esclusione solo le patologie che richiedono terapie salvavita; la causa di servizio riconosciuta «che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima» alle prime tre categorie della Tabella A o E del DpR n. 834/1981, e gli «stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%».
Fonte: Il Sole 24 ore