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Novità nella legge finanziaria per le Vittime dell'amianto:
Grazie, infatti, ad un emendamento a firma dell'On. Serracchiani e dell'On Fornaro, si incrementa la rendita Inail e l'indennizzo una-tantum.
Le misure sono previste come modifica all' ART. 1 COMMA 293 Legge 30 dicembre 2020, n. 178
lettera a) dell'incremento dal 15% al 17 % della prestazione aggiuntiva della rendita INAIL attualmente percepita;
in questo caso gli interessati NON DEVONO fare niente: L'INCREMENTO E' AUTOMATICO
lettera b) dell'incremento dal 10 mila a 15 mila euro dell'indennizzo una-tantum per i malati di mesotelioma di origine ambientale o familiare
in questo caso, dato che l'indennizzo è ad <<istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso.>> e la norma di riferimento è la medesima ( legge 178/2020)
si consiglia di procedere alla richiesta.
Qui di seguito i modelli di istanza estrapolati dal sito INAIL
Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale
- Mod. 190 (PRIMA ISTANZA DA PARTE DELLA VITTIMA)
Allegato 1 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 196 kb)
- Mod. 190 E (PRIMA ISTANZA DA PARTE DELL'EREDE)
Allegato 2 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 209 kb)
Aggiornamento: 18 maggio 2022 (.pdf - 225 kb)
- Mod. 190 I ( ISTANZA INTEGRAZIONE -VITTIME O EREDI)
Allegato 3 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 205 kb)
Aggiornamento: 18 maggio 2022 (.pdf - 305 kb)
QUI SOTTO I RIFERIMENTI NORMATIVI 1 e 2 ED EMENDATIVI RIFE 3
RIFERIMENTO n. 1
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=false
ART. 1 COMMA 293
293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento » sono inserite le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, »; b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad euro 10.000 » sono inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, ».
RIFERIMENTO n. 2:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178
Articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
COMMI 356 e 357
356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo
per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti gia' titolari di
rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta
dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il
settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai
superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una
prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento
della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva e' erogata
unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed e'
cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo
sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021,
l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai
malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per
esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione
dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di
importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica
soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di
decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro tre anni
dalla data dell'accertamento della malattia.