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Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’istituto chiede anche un intervento normativo che consenta ai dipendenti del pubblico di ottenere la prestazione in tempi accettabili
Le ferie non possono essere negate o limitate in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche in caso di dimissioni. Le ferie residue non godute vanno pertanto sempre pagate, sia nel settore pubblico che in quello privato. L'indennità sostitutiva delle ferie, ossia la loro monetizzazione, spetta sempre anche quando il rapporto di lavoro viene meno per decisione del lavoratore. Egli non può perdere il diritto a tale indennità neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare se sia stato messo dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare del diritto alle ferie annuali. Lo ha stabilito a Lussemburgo lo scorso 18 gennaio 2024 una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), pronunciandosi sulla causa C-218/22 sollevata dal tribunale di Lecce.
La recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che nell’anno 2000 (art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000) intervenne in via retroattiva, escludendo la proroga al 31 dicembre 1993 del termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio al fine di poter ottenere la maggiorazione della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità introdotta dall’art. 47 del DPR 8 maggio 1987, n.266).
La Corte di Giustizia UE boccia la mancata monetizzazione delle ferie non godute a fine rapporto di lavoro nella PA: non è ammessa dal diritto comunitario.
I dipendenti pubblici che cessano il servizio, hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute: la legge italiana non riconosce questo diritto nel pubblico impiego in contrasto con le direttive comunitarie.
Al fine di sollevare il dichiarante da inserimenti integrativi, NoiPA dà la possibilità, a tutto il personale gestito, di segnalare i figli destinatari di Assegno Unico e Universale nell’Area Self-Service del proprio Portale. Grazie a questa segnalazione e al susseguente dialogo telematico tra Agenzia delle Entrate e NoiPA, il contribuente troverà subito in dichiarazione precompilata gli oneri sostenuti per tutti i figli a carico, di qualunque età.
Il Capo della Polizia ha divulgato una circolare sulla corretta applicazione del D.vo 81/08, con la quale ha sensibilizzato tutti i Datori di Lavoro a rispettare i principi fondamentali della norma sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La circolare si concentra in particolare sulla “valutazione del rischio” lavorativo dei poliziotti.
Il 1 ottobre 2023 sono entrate in vigore le nuove “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri” , firmate dal Segretario Generale della Difesa/DNA in linea con il quadro normativo/regolamentare di riferimento, rappresentato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare” (COM) e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (TUOM). La circolare nasce dunque con lo scopo di creare un documento unico chiarificatore e semplificatore.
La consulenza pensionistica è un settore che richiede esperienza e grande conoscenza e proprio per questo che il SIAM mette a disposizione dei soci delle figure esperte che si occupano di eseguire i calcoli dei contributi versati per percepire la pensione.
La Corte Costituzionale boccia la manovra finanziaria del 2001 per la parte che preclude gli scatti di anzianità per il triennio 1991-1993.
L'Istituto, con la circolare INPS 22 dicembre 2023, illustra i nuovi criteri definiti dalla Corte Costituzionale, relativi all'erogazione delle pensioni ai superstiti, nei casi in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335.
L'intervento di Francesco Alberto Comellini, attivista e membro del comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità.
L’INPS, come specificato nella circolare 1/2024, stabilisce i criteri di rivalutazione delle pensioni.
La rivalutazione, c’è stata tenendo conto della novità della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 che ha tagliato la rivalutazione alle pensioni superiori a 10 volte il minimo Inps, ossia 5.679,41 euro: mentre nel 2023 sono state rivalutate al 32% del tasso Istat, quest’anno lo sono al 22%. L’importo pieno di rivalutazione c’è stato, invece, per le pensioni fino a 2.271,76 euro (4 volte il minimo).