Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Circolari

L’Inps ha diramato la circolare n. 74 del 10 aprile con cui fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dalla legge stabilità 2015 per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni.

In particolare la legge di stabilità 2015 ha previsto che per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici,  limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

La legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti  ai figli che si trovino in determinate condizioni (età, convivenza, mantenimento, inabilità, attività lavorativa). Nel caso del figlio minore, il diritto sussiste a prescindere da ogni altra eventuale ulteriore condizione e cessa al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che non prosegua negli studi.

In altri termini, il figlio orfano diventato nel frattempo maggiorenne  non inabile  potrà continuare a percepire l'assegno solo se iscritto a una scuola media o professionale entro il limite di età dei 21 anni, oppure se iscritto all'università per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età.

di GIANLUCA TACCALOZZI - Come noto, l’ultima legge di stabilità è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori “ex retributivi puri” (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione “retributiva” e la quota pro-rata “C-contributiva”. In particolare, si è stabilito che per tutti i lavoratori “ex retributivi puri” l’assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchio sistema retributivo.

Lo scorso gennaio l’INPS (mex. 211/2015)  ha disposto che la liquidazione delle pensioni dei lavoratori ex INPDAP “ex retributivi puri” venisse liquidata (provvisoriamente), indicando nei provvedimenti di certificazione la dicitura “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”. Nell’occasione l’INPS non specificava però con quale modalità.

Con il messaggio 2200 del 27 marzo 2015, l’INPS ha ribadito di non essere ancora in possesso di strumenti informatici idonei per attuare il contenuto della legge di stabilità 2015 ed ha disposto di continuare a liquidare le pensioni dall’01.01.2015 in forma provvisoria, stavolta specificando anche come: senza la quota “C” contributiva.

Ancora nessuna novità per le pensioni liquidate prima dell'01.01.2015.

I pensionati iscritti alla gestione ex INPDAP (dipendenti pubblici) ricevono le certificazioni delle pensioni 2015 senza il conteggio della quota contributiva maturata a decorrere dal 2012: lo comunica l’INPS, con messaggio 2200/2015, relativo all’applicazione della norma inserita nella Legge di Stabilità. Si tratta della norma in manovra in base alla quale l’importo totale della pensione non può mai superare la somma che risulterebbe dal calcolo con il sistema retributivo. In mancanza di indicazioni procedurali che permettano di applicare il nuovo calcolo previsto dalla normativa, l’INPS ha stabilito che l’erogazione delle pensioni 2015 per il momento avviene versando la sola quota retributiva. 

La circolare n. 13797 del 27 febbraio 2015 raccoglie in unico documento, di agevole consultazione,  le disposizioni in materia di assenze per tutela della maternità/paternità e abroga, con effetto  immediato, le corrispondenti parti della circolare n. C/5-20063 del 21 marzo 2002 (come specificate nella  ​citata circolare n. 13797/2015). 

Dal primo gennaio 2016 per andare in pensione occorrerà aspettare quattro mesi in più. È quanto chiarisce una circolare applicativa dell'Inps di un decreto del ministero dell'Economia sull'adeguamento previsto per legge dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita. Il prossimo aggiornamento scatterà nel 2019 (oggi la cadenza è triennale, ma dal 2019, dopo la riforma Fornero, diventerà biennale). 

Anche il personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco dovrà lavorare 4 mesi in piu’ a partire dal prossimo 1° gennaio per  gli effetti del prossimo adeguamento alla speranza di vita fissato nel Dm 16 dicembre 2014.

Con un recente parere della Ragioneria generale dello Stato  si ritiene legittimo il riconoscimento  delle indennità con riferimento a tutte le promozioni avvenute  nel periodo 2011- 2014.I Disposizioni per corrispondere agli interessati le differenze retributive.

L’Inps comunica che il 5 marzo scorso, sul sito istituzionale dell’Inps e su quello del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stato pubblicato il BANDO DI CONCORSO VALORE VACANZA per SOGGIORNI A TEMA IN ITALIA e SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO nella STAGIONE 2015.

Il Bando è destinato ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST, degli assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale).

Il Ministero dell'Interno, Ufficio per le relazioni sindacali,   ha emanato una nota  con la quale si informa che sono stati «avviati contatti con la Ragioneria Generale dello Stato al fine di accertare se è in previsione una circolare esplicativa per assicurare al personale interessato la riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza 1° gennaio 2015», per coloro che sono stati collocati «in quiescenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, periodo in cui ha trovato applicazione il blocco dei cosiddetto "tetto salariale"».

Tutela Inail ad ampio raggio. Il diritto al riconoscimento del peggioramento di patologia spetta non solo ai titolari di rendita (ipotesi già prevista), ma pure a chi non sia stato indennizzato o lo sia stato solo in capitale per l'originaria malattia. Lo precisa l'Inail nella circolare n. 32/2015, estendendo gli effetti della sentenza n. 46/2010 della corte costituzionale sulla possibilità di una revisione d'indennizzo di una malattia professionale oltre gli ordinari termini di revisione (quindici anni), per effetto del protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio.

La circolare numero 48 che l'Inps ha comunicato il 20 gennaio del 2015 stabilisce i nuovi valori ISEE, ossia i limiti di reddito per gli assegni familiari relativi all'anno 2014 e gliassegni di maternità sempre inerenti lo stesso anno.

La Circolare firmata dal Ministro Marianna Madia consente la prosecuzione del rapporto oltre i limiti dell'età pensionabile quando non siano stati perfezionati i 20 anni di contributi.
La Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 conferma l'abrograzione dei trattenimenti in servizio operata dal decreto legge 90/2014 nelle Pubbliche Amministrazioni. Dal 1° novembre 2014 nessun dipendente pubblico (con l'eccezione dei magistrati per i quali lo stop scatta dal 31 dicembre 2015) può restare in servizio al fine di maturare un assegno piu' ricco.

Con la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia conferma che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, è avvenuta lasoppressione dell’istituto del trattenimento in servizio che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare per un biennio anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Inoltre risultano revocati ex lege i trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014. La legge stabilisce inoltre che la data limite per l’efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data. 

  • La direzione del personale Militare ha diramato un compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari  con  lo scopo di riassumere in un unico documento le disposizioni contenute nelle circolari  in vigore concernenti le materie della tutela della maternità e paternità, della tutela dell’handicap e dei congedi per eventi e cause particolari, per l’applicazione al personale militare delle Forze Armate in servizio permanente. Ai fini di una corretta applicazione delle norme regolanti i benefici in argomento.

Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2015, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.

La percentuale di rivalutazione definitiva delle pensioni per l’anno 2014 è dell’1,1%, ma l’Inps per tutto lo scorso anno ha pagato ratei rivalutati dell’1,2%. Un decimale di punto in più che ora l’Istituto di previdenza sta trattenendo sul rateo di gennaio e febbraio.

L’ultima legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1 commi 707 e 708) è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori “ex retributivi puri” (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione “retributiva” e la quota pro-rata “C-contributiva”. In particolare, si stabilisce che per tutti i lavoratori “ex retributivi puri” l’assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchio sistema retributivo.  

L’INPS recepisce la Legge di Stabilità 2015 e toglie, dall’1 gennaio 2015, la decurtazione dell’1% o 2% alla pensione anticipata che era stata prevista a decorrere da quest’anno per coloro che maturano il requisito contributivo pieno entro la fine del 2017. L’istituto previdenziale lo ha comunicato con il messaggio 417/2015, applicando quindi la novità introdotta dalla manovra in attesa che vengano diramate istruzioni operative.

La  guida si propone di offrire ai componenti delle commissioni concorsuali un quadro aggiornato ed ordinato della normativa vigente da utilizzare nelle diverse fasi dei concorsi indetti dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
La pubblicazione, oltre a costituire uno strumento di consultazione, è volta a uniformare le procedure e a dare risposte concrete a chi si accinge a svolgere l’impegnativo compito della selezione.

Con Circolare n.1, del 9 gennaio 2015, l’Inps ha comunicato gli importi degli aumenti di perequazione automatica per l’anno 2015: in particolare le pensioni sono state aumentate, in via provvisoria, nella misura dello 0,3%. 

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