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Intere graduatorie inquinate da elogi fatti con motivazioni assurde e ridicole ma che hanno contribuito a fare punteggio molto più di un titolo di studio, molto più di una integerrima carriera, molto più di una missione, esercitazione o semplicemente essere coerenti, fare il proprio lavoro.
Dopo la sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, arriva la prima sentenza relativa al personale con meno di 15 anni di servizio utile. La Corte dei Conti Calabria, con sentenza n. 12/2021, ha infatti riconosciuto l’aliquota del 2.44% ad un ricorrente con 14 anni di servizio utile al 31.12.1995.
Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio. Prorogati i termini di taluni istituti straordinari. In particolare, il militare in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i militari in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Borse di studio per l’anno scolastico 2019-2020 a favore dei figli del personale militare dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare in servizio e in quiescenza. La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione chiesta, al Comando/Ente di appartenenza a partire dal giorno 18 gennaio 2021 ed entro il termine inderogabile del giorno 26 aprile 2021.
Con riferimento alle proposte di ricorso finalizzate all’ottenimento un risarcimento per la mancata attuazione della previdenza complementare, il consiglio è quello di attendere la sentenza che il TAR Lazio è già chiamato ad esprimere sul ricorso n. 4932/2009 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 22807/2020 che ha risolto il conflitto di attribuzione tra giustizia amministrativa e giustizia contabile.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all'1,71 per cento.
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve. (scad. 28 gennaio 2021)
Dopo la pubblicazione della sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Centrali di Appello Riunite della Corte dei Conti in merito all'art. 54, il SILF (sindacato lavoratori finanza) approfondisce la prima ipotesi avanzata, avvero che il personale militare con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995 fosse escluso da ogni ricalcolo più vantaggioso della quota di pensione retributiva.
La manovra 2021, approvata definitivamente dal Senato il 30 dicembre 2020, prevede moltissime misure per sostenere le famiglie.
Aumentano i giorni per il congedo di paternità, vengono confermati i bonus per le mamme single che devono occuparsi di figli disabili, così come il bonus bebè e quello per l'asilo nido. Previsto anche un fondo a sostegno delle imprese per favorire il rientro delle mamme al lavoro. La misura che però, più di ogni altra desta interesse è senza dubbio l'assegno unico per i figli. Vediamo di cosa si tratta.
Publicata la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale in appello a cui era stata rimessa l'interpretazione volta a rimuovere ogni dubbio interpretativo in ordine all’applicabilità del sistema di calcolo (art. 44 o art. 54), sia con riferimento ai militari che vantano un servizio utile al 31.12.1995 tra 15 e 18 anni, sia ai militari che vantano un servizio utile minore.
In sintesi : "" La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, 41 vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”